LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 143
Dighe
1. In attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) e
fatta salva la possibilita' di delega di cui al comma 2 dell'art. 91
del DLgs n. 112 del 1998, la Regione svolge le funzioni di controllo
e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della Legge 21
ottobre 1994, n. 584, attraverso i servizi tecnici di bacino.
NOTE ALL'ART. 143
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 91 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 91 - Registro italiano dighe - RID
omissis
2. Le Regioni e le Province autonome possono delegare al RID
l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e
richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad
altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento
dei compiti ad esse assegnati.
omissis".
2) La Legge 21 ottobre 1994, n. 584, concerne Conversione in legge,
con modificazioni, del DL 8 agosto 1994, n. 507, recante misure
urgenti in materia di dighe.