REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 142                                                              
Delegificazione di procedure                                                    
concernenti le risorse idriche                                                  
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di            
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo                 
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e            
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5                    
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.                                        
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre           
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'              
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la                 
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di                
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non              
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal               
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare           
il canone per l'uso esercitato.                                                 
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di                  
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in                 
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata           
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze            
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino            
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque              
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della            
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della                   
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di           
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della                      
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della              
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo                 
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.                          
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle                    
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui                  
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.                                  
NOTE ALL'ART. 142                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997,                
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 20                                                                        
omissis                                                                         
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:                  
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che             
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da           
ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni             
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,                    
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi             
che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove                  
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;            
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e                  
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra            
loro analoghi;                                                                  
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si               
svolgono presso diverse Amministrazioni o presso diversi uffici della           
medesima Amministrazione;                                                       
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento           
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche              
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad              
esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni            
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono                    
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le           
procedure stesse;                                                               
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e                   
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di                   
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a              
quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n.            
29 , e successive modificazioni;                                                
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi            
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della             
loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione              
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,             
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi                  
diffusi;                                                                        
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica           
e controllo (34/a);                                                             
g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'                     
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti               
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i                
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;           
g  ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per                       
l'Amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici            
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'                   
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte               
degli interessati;                                                              
g  quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale            
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della                    
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello           
autorizzatorio;                                                                 
g  quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla                   
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non                     
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina            
settoriale.".                                                                   
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 56 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,                      
concernente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e               
impianti elettrici, e' il seguente:                                             
"Art. 56                                                                        
Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere            
licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili            
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle               
sponde ed a cavaliere degli argini, purche':                                    
1) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto                
secondo;                                                                        
2) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del               
corso d'acqua;                                                                  
3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo              
per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso                  
costante vitale del corso d'acqua, ove definito.                                
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il                  
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere            
accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalita'               
diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo,             
ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.                               
La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non             
piu' di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e puo'              
essere revocata per motivi di pubblico interesse.                               
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano                        
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.".                                  
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 34 della Legge n. 36 del 1994, citata alla nota           
2) all'art. 114, e' il seguente:                                                
"Art. 34 - Norma transitoria                                                    
1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai                
sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di                
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 11               
dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla                     
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma                  
dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre               
anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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