LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 142
Delegificazione di procedure
concernenti le risorse idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare
il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
NOTE ALL'ART. 142
Comma 1
1) Il testo del comma 5 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 20
omissis
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da
ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi
che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse Amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima Amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le
procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n.
29 , e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della
loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica
e controllo (34/a);
g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'Amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
g quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 56 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
concernente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, e' il seguente:
"Art. 56
Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere
licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle
sponde ed a cavaliere degli argini, purche':
1) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto
secondo;
2) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del
corso d'acqua;
3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo
per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso
costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere
accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalita'
diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo,
ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.
La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non
piu' di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e puo'
essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 34 della Legge n. 36 del 1994, citata alla nota
2) all'art. 114, e' il seguente:
"Art. 34 - Norma transitoria
1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 11
dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma
dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.".