REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 141                                                              
Gestione dei beni del demanio idrico                                            
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni            
del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i               
canoni inerenti alle relative concessioni.                                      
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali                    
protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988,  n.11, sono              
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di                      
salvaguardia e ripristino ambientale.                                           
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico            
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione                
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione              
puo' inoltre concederle a privati.                                              
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono             
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso             
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali                  
obblighi specifici del concessionario.                                          
NOTA ALL'ART. 141                                                               
Comma 2                                                                         
La L.R. n. 11 del 1988 e' citata alla nota 2) all'art. 104.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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