LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 141
Gestione dei beni del demanio idrico
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni
del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i
canoni inerenti alle relative concessioni.
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali
protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11, sono
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di
salvaguardia e ripristino ambientale.
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione
puo' inoltre concederle a privati.
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali
obblighi specifici del concessionario.
NOTA ALL'ART. 141
Comma 2
La L.R. n. 11 del 1988 e' citata alla nota 2) all'art. 104.