REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 140                                                              
Principi per l'esercizio delle funzioni                                         
1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i              
principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in                
materia di difesa del suolo nonche' la riorganizzazione dei                     
competenti servizi.                                                             
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e                
gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi                
comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del DLgs n. 112 del            
1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici           
di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli              
uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96              
del DLgs n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di               
bacino.                                                                         
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di                  
bonifica dovra' essere coerente con quella dettata ai sensi del primo           
comma.                                                                          
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa             
del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza               
locale.                                                                         
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del DLgs n. 112            
del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale             
nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le               
altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti                 
tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del             
Magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del DLgs n. 112 del 1998, e            
perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di                   
regolazione della navigazione.                                                  
NOTE ALL'ART. 140                                                               
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli artt. 86 e 89 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla           
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                             
"Art. 86 - Gestione del demanio idrico                                          
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono  le Regioni e           
gli Enti locali competenti per territorio.                                      
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono              
introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli Enti locali                   
interessati, al finanziamento degli interventi  di tutela delle                 
risorse idriche e dell'assetto idraulico  e idrogeologico sulla base            
delle linee programmatiche  di bacino.                                          
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato, in materia di            
difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza                      
Stato-Regioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le               
diverse Regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del                  
gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi             
da parte delle Regioni attraverso la possibilita' di accensioni di              
mutui.".                                                                        
"Art. 89 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali, ai sensi                     
dell'articolo 4, comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le             
funzioni non espressamente indicate  nell'articolo 88 e tra queste in           
particolare, sono trasferite le funzioni relative:                              
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere                     
idrauliche di qualsiasi natura;                                                 
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma           
1;                                                                              
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento  di cui al            
RD 25 luglio 1904, n. 523 e al RD 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi                 
comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di               
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale              
idrica, qualora questi siano in grado di influire anche                         
indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;                                    
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi                
d'acqua;                                                                        
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei              
laghi;                                                                          
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche           
ai sensi dell'articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37;                     
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del           
testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775;                         
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli               
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;                      
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni             
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla                
ricerca, estrazione e utilizzazione  delle acque sotterranee, alla              
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei           
canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto               
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto           
legislativo;                                                                    
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita'                
idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle                         
disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli               
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo  43, comma 3, del testo            
unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso              
d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra'                 
avvenire di intesa tra queste ultime.                                           
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,                
previsto dall'articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, le                   
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che            
interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni                
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi                  
dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi                        
dell'articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, il provvedimento e'                
rimesso allo Stato.                                                             
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma  per la                  
definizione del bilancio idrico, le funzioni  di cui al comma 1,                
lettera i), del presente articolo  sono esercitate dallo Stato,                 
d'intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno              
comporti il trasferimento  di acqua tra regioni diverse e cio'                  
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.                 
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in            
modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti           
ciascun bacino idrografico.                                                     
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare           
il territorio di piu' regioni, lo Stato e le Regioni interessate                
stipulano accordi di programma con i quali sono definite le                     
appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.".                      
2) Il testo degli artt. 92 e 96 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla           
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                             
"Art. 92 - Riordino di strutture                                                
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in           
particolare:                                                                    
a) gli uffici del Ministero dei Lavori pubblici competenti  in                  
materie di acque e difesa del suolo;                                            
b) il Magistrato per il Po e l'Ufficio del Genio civile per il Po di            
Parma;                                                                          
c) l'Ufficio per il Tevere e l'Agro romano;                                     
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone  le funzioni in             
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.                          
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente                
decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza               
unificata, al riordino degli organismi  e delle strutture operanti              
nel settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle                
procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni              
previste  dalla Legge 19 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai                 
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.                               
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12           
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del                   
Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del             
Consiglio dei Ministri.                                                         
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei tecnici nazionali sono            
trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operativo                
regionali competenti in materia.".                                              
"Art. 96 - Riordino di strutture                                                
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi              
gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione  dello Stato              
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:                     
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del                  
Consiglio dei Ministri;                                                         
b) il Consiglio superiore dei Lavori pubblici;                                  
c) la Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei                
Lavori pubblici;                                                                
d) gli uffici del Genio civile per le opere marittime;                          
e) la Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi                    
speciali:                                                                       
f) i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche.                             
2. Sono soppresse le sezioni autonome del Genio civile per le zone              
terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la Legge 5            
febbraio 1970, n. 21.".                                                         
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                  
4) Il testo dell'art. 92 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 2) al presente articolo.                  

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