LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 140
Principi per l'esercizio delle funzioni
1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i
principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in
materia di difesa del suolo nonche' la riorganizzazione dei
competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e
gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi
comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del DLgs n. 112 del
1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici
di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli
uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96
del DLgs n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di
bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di
bonifica dovra' essere coerente con quella dettata ai sensi del primo
comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa
del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza
locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del DLgs n. 112
del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale
nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le
altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti
tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del
Magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del DLgs n. 112 del 1998, e
perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di
regolazione della navigazione.
NOTE ALL'ART. 140
Comma 2
1) Il testo degli artt. 86 e 89 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 86 - Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e
gli Enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono
introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli Enti locali
interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle
risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base
delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato, in materia di
difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le
diverse Regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del
gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi
da parte delle Regioni attraverso la possibilita' di accensioni di
mutui.".
"Art. 89 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma
1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
RD 25 luglio 1904, n. 523 e al RD 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi
comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale
idrica, qualora questi siano in grado di influire anche
indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche
ai sensi dell'articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del
testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla
ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei
canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle
disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso
d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra'
avvenire di intesa tra queste ultime.
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto dall'articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, le
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che
interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi
dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi
dell'articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, il provvedimento e'
rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la
definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1,
lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato,
d'intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno
comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in
modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti
ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare
il territorio di piu' regioni, lo Stato e le Regioni interessate
stipulano accordi di programma con i quali sono definite le
appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.".
2) Il testo degli artt. 92 e 96 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 92 - Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in
particolare:
a) gli uffici del Ministero dei Lavori pubblici competenti in
materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'Ufficio del Genio civile per il Po di
Parma;
c) l'Ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza
unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti
nel settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle
procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni
previste dalla Legge 19 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del
Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei tecnici nazionali sono
trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operativo
regionali competenti in materia.".
"Art. 96 - Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei Lavori pubblici;
c) la Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei
Lavori pubblici;
d) gli uffici del Genio civile per le opere marittime;
e) la Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali:
f) i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del Genio civile per le zone
terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la Legge 5
febbraio 1970, n. 21.".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.
4) Il testo dell'art. 92 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 2) al presente articolo.