REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 138                                                              
Programmazione e pianificazione                                                 
1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di                 
difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in            
concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorita'             
di bacino idrografico, istituite ai sensi della Legge 18 maggio 1989,           
n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra                
Stato, Regioni ed Enti locali.                                                  
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario           
governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e                  
artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e                
delle risorse idriche in termini di tutela della qualita' e di                  
razionale utilizzo della quantita'.                                             
3. Nelle Autorita' di bacino interregionali e regionali le Province             
interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi                   
istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi            
istitutive delle stesse Autorita'. La partecipazione delle Province             
interessate alla definizione delle posizioni e delle volonta' che la            
Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorita'             
di bacino nazionale del Po e' assicurata tramite il comitato di                 
coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle                   
Autorita' di bacino interregionali e regionali e' altresi' assicurata           
la presenza dei Consorzi di bonifica.                                           
NOTA ALL'ART. 138                                                               
Comma 1                                                                         
La Legge 18 maggio 1989, n. 183 concerne Norme per il riassetto                 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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