LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 138
Programmazione e pianificazione
1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di
difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in
concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorita'
di bacino idrografico, istituite ai sensi della Legge 18 maggio 1989,
n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra
Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario
governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e
artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e
delle risorse idriche in termini di tutela della qualita' e di
razionale utilizzo della quantita'.
3. Nelle Autorita' di bacino interregionali e regionali le Province
interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi
istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi
istitutive delle stesse Autorita'. La partecipazione delle Province
interessate alla definizione delle posizioni e delle volonta' che la
Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorita'
di bacino nazionale del Po e' assicurata tramite il comitato di
coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle
Autorita' di bacino interregionali e regionali e' altresi' assicurata
la presenza dei Consorzi di bonifica.
NOTA ALL'ART. 138
Comma 1
La Legge 18 maggio 1989, n. 183 concerne Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.