LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 137
Delega in materia di trasporti transfrontalieri
1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione
quale autorita' competente ai sensi della lett. a) del comma 4
dell'art. 16 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la
disciplina di cui al Regolamento CEE 259/93.
NOTE ALL'ART. 137
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del DLgs n. 22
del 1997, citato alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 16 - Spedizioni transfrontaliere
omissis
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le
Regioni e le Province autonome;
omissis".
Comma 2
2) Il regolamento CEE n. 259/93 dell'1 febbraio 1993, concerne
Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' Europea,
nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.