LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 136
Delega in materia di eliminazione degli oli usati
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio
delle funzioni previste all'art. 12 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 95
sono delegati alle Province.
NOTA ALL'ART. 136
Comma 1
Il testo dell'art. 12 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 95, concernente
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli olii usati, e' il seguente:
"Art. 12 - Accessi e ispezioni
1. L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione
degli oli usati e' autorizzata ad effettuare all'interno dello
stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o
prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza
delle condizioni inerenti all'autorizzazione. In caso di accertata
violazione delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorita'
detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro
esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato
l'autorizzazione verra' revocata.".