REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 135                                                              
Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996                                  
1. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante              
"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei               
rifiuti solidi".                                                                
NOTE ALL'ART. 135                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 31 del 1996 e' citata alla nota 3) all'art. 134.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 31 del 1996, citata alla nota            
3) all'art. 134, era il seguente:                                               
"Art. 12 - Bonifica dei suoli inquinati                                         
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del             
comma 2 dell'art. 11 finalizzati al recupero ambientale dei suoli               
inquinati e contenuti  nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della           
L.R. 12 luglio 1994, n. 27, la Regione provvede mediante:                       
a) concessione di finanziamenti fino al 100 per cento a favore di               
soggetti pubblici attuatori degli interventi riferiti esclusivamente            
alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, da                  
attuarsi sulla base di apposite convenzioni;                                    
b) concorso al finanziamento di progetti integrati  per il                      
risanamento di suoli contaminati in aree omogenee, sia di proprieta'            
pubblica che privata, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate              
tra i diversi soggetti interessati.                                             
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono                 
ammissibili a finanziamento o cofinanziamento regionale le spese                
inerenti a:                                                                     
a) indagini e rilevamenti per la caratterizzazione dei siti                     
contaminati;                                                                    
b) analisi e stima del rischio sanitario ed ambientale;                         
c) analisi e valutazione delle possibili alternative  d'intervento;             
d) progettazione degli interventi di risanamento;                               
e) attuazione degli interventi o di stralci funzionali  dei medesimi;           
f) ripristino ambientale delle aree bonificate;                                 
g) stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero,  riciclaggio,                 
stoccaggio definitivo dei rifiuti nonche' dei suoli inquinati                   
eventualmente rimossi dai siti contaminati;                                     
h) monitoraggio, controllo e verifica del raggiungimento  degli                 
obiettivi di risanamento.                                                       
3. Sono fatte salve le azioni di rivalsa della Regione nei confronti            
di terzi per il recupero delle spese sostenute nonche' per il                   
risarcimento del danno subito, qualora l'inquinamento dei suoli che             
ha richiesto l'intervento della Regione sia imputabile  a specifiche            
responsabilita' di terzi.                                                       
4. Per la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli                 
interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite             
dalle vigenti norme in materia, ed in particolare quelle di cui alla            
L.R. n. 27 del 1994 e quelle contenute nelle direttive emanate dalla            
Giunta regionale.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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