LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 135
Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996
1. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante
"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi".
NOTE ALL'ART. 135
Rubrica
1) La L.R. n. 31 del 1996 e' citata alla nota 3) all'art. 134.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 31 del 1996, citata alla nota
3) all'art. 134, era il seguente:
"Art. 12 - Bonifica dei suoli inquinati
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'art. 11 finalizzati al recupero ambientale dei suoli
inquinati e contenuti nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della
L.R. 12 luglio 1994, n. 27, la Regione provvede mediante:
a) concessione di finanziamenti fino al 100 per cento a favore di
soggetti pubblici attuatori degli interventi riferiti esclusivamente
alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, da
attuarsi sulla base di apposite convenzioni;
b) concorso al finanziamento di progetti integrati per il
risanamento di suoli contaminati in aree omogenee, sia di proprieta'
pubblica che privata, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate
tra i diversi soggetti interessati.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono
ammissibili a finanziamento o cofinanziamento regionale le spese
inerenti a:
a) indagini e rilevamenti per la caratterizzazione dei siti
contaminati;
b) analisi e stima del rischio sanitario ed ambientale;
c) analisi e valutazione delle possibili alternative d'intervento;
d) progettazione degli interventi di risanamento;
e) attuazione degli interventi o di stralci funzionali dei medesimi;
f) ripristino ambientale delle aree bonificate;
g) stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero, riciclaggio,
stoccaggio definitivo dei rifiuti nonche' dei suoli inquinati
eventualmente rimossi dai siti contaminati;
h) monitoraggio, controllo e verifica del raggiungimento degli
obiettivi di risanamento.
3. Sono fatte salve le azioni di rivalsa della Regione nei confronti
di terzi per il recupero delle spese sostenute nonche' per il
risarcimento del danno subito, qualora l'inquinamento dei suoli che
ha richiesto l'intervento della Regione sia imputabile a specifiche
responsabilita' di terzi.
4. Per la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli
interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite
dalle vigenti norme in materia, ed in particolare quelle di cui alla
L.R. n. 27 del 1994 e quelle contenute nelle direttive emanate dalla
Giunta regionale.".