REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 134                                                              
Interventi di bonifica                                                          
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del             
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.            
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17           
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti                   
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,            
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della           
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.                    
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad             
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche            
o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,            
la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per              
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.                
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le                  
entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.           
6 agosto 1996, n. 31.                                                           
NOTE ALL'ART. 134                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 9 dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997, citato            
alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:                                      
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati                  
omissis                                                                         
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano                       
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di           
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune                      
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,            
che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le            
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi           
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997,               
citato alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:                               
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati                  
omissis                                                                         
6bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere              
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di                   
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50            
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti                    
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria            
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si            
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.                              
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31,                      
concernente Disciplina del tributo speciale per il deposito in                  
discarica dei rifiuti solidi, e' il seguente:                                   
"Art. 11 - Interventi in materia ambientale                                     
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto             
della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province,             
sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori                    
dell'ambiente,  della qualita' urbana e della tutela del territorio,            
con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di              
processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle                
risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.           
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge              
statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui           
al comma 1, e' finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:           
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la                
minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di                
energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la               
raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le            
finalita' di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;                               
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;                
c) finanziamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e                    
l'ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;                              
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2            
aprile 1988, n. 11 e successive  modifiche ed integrazioni.                     
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in               
aggiunta ad altri mezzi finanziari  previsti nel bilancio regionale e           
destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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