LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 134
Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche
o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,
la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le
entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.
6 agosto 1996, n. 31.
NOTE ALL'ART. 134
Comma 1
1) Il testo del comma 9 dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997, citato
alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
omissis
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,
che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997,
citato alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
omissis
6bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
omissis".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31,
concernente Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, e' il seguente:
"Art. 11 - Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto
della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province,
sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori
dell'ambiente, della qualita' urbana e della tutela del territorio,
con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di
processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle
risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge
statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui
al comma 1, e' finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la
minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di
energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la
raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le
finalita' di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
c) finanziamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2
aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in
aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e
destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.".