LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia
determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'
tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria e' determinato con
riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni
fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli
relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni
anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi'
idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle
operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano
di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalita' di
costituzione della garanzia per la determinazione del relativo
importo.