REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 132                                                              
Approvazione dei progetti                                                       
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni              
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero            
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5           
febbraio 1997, n. 22.                                                           
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 22 del              
1997 e' convocata dal responsabile del procedimento che individua i             
rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della              
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che               
rappresentano la maggioranza dei componenti.                                    
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province                   
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione            
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22              
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza.           
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi            
del Comune territorialmente competente.                                         
NOTE ALL'ART. 132                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)           
all'art. 122, e' riportato alla nota 1) all'art. 131.                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato            
alla nota 6) all'art. 122, e' riportato alla nota 1) all'art. 131.              
Comma 3                                                                         
 3) Il testo degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge 22 ottobre             
1971, n. 865 concernente Programmi  e coordinamento dell'edilizia               
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica                  
utilita'; modifiche ed integrazioni alle Leggi 17 agosto 1942, n.               
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed                     
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore                 
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 11                                                                        
Entro trenta giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta                 
regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara           
ove occorra, la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e                  
l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed           
indica la misura dell'indennita' di espropriazione, da corrispondere            
a titolo provvisorio agli aventi diritto determinata in base ai                 
criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si              
pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.                           
Ove il Presidente della Giunta regionale non adempia entro il termine           
previsto dal precedente comma, il decreto e' emesso dal Ministro per            
i Lavori pubblici.                                                              
Il decreto e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della            
Regione e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.                      
L'ammontare dell'indennita' provvisoria e' comunicato ai proprietari            
espropriandi a cura del Presidente della Giunta regionale nelle forme           
previste per la notificazione degli atti processuali civili.                    
          Art. 12                                                               
Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione           
dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di                  
convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili              
per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennita'                    
provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.               
Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari                  
comunicano al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se           
intendono accettare l'indennita' provvisoria. In caso di silenzio               
l'indennita' si intende rifiutata.                                              
Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente della              
Giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli                       
espropriandi, il pagamento delle indennita' che siano state                     
accettate, ed il deposito delle altre indennita' presso la Cassa                
depositi e prestiti.                                                            
La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti                   
disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo            
di indennita' di esproprio o di occupazione in base al solo nulla               
osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della liberta' e             
proprieta' dell'immobile espropriato.                                           
L'espropriante dispone il pagamento dell'indennita' accettata entro             
sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.                        
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,             
l'Amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il             
pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del             
provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla Legge 3 aprile             
1926, n. 686, e successive modificazioni.                                       
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti,              
sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di                  
sconto.                                                                         
          Art. 13                                                               
Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire             
la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello           
articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta,                       
l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione            
di cui all'articolo 10.                                                         
Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle             
forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio           
degli annunzi legali della Provincia e trascritto presso il                     
competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.              
Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.                    
In caso di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di                
legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica              
utilita', di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione             
impugnati puo' essere sospesa, ai sensi dell'art. 36 del RD 17 agosto           
1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente                         
nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle             
persone dei proprietari.                                                        
          Art. 14                                                               
Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento,           
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere               
fatti valere esclusivamente sull'indennita' anche nel caso previsto             
nell'ultimo comma dell'art. 13.                                                 
          Art. 15                                                               
Qualora l'indennita' non sia accettata nel termine di cui al primo              
comma dell'art. 12, il Presidente della Giunta regionale richiede la            
determinazione della indennita' alla commissione competente per                 
territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni              
dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, determina                
l'indennita' sulla base del valore agricolo con riferimento alle                
colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in                
relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica                     
all'espropriante.                                                               
L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili             
ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle               
forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della                
commissione nella Segreteria del Comune e rende noto al pubblico                
l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo           
10.".                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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