LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 132
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 22 del
1997 e' convocata dal responsabile del procedimento che individua i
rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che
rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi
del Comune territorialmente competente.
NOTE ALL'ART. 132
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)
all'art. 122, e' riportato alla nota 1) all'art. 131.
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato
alla nota 6) all'art. 122, e' riportato alla nota 1) all'art. 131.
Comma 3
3) Il testo degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge 22 ottobre
1971, n. 865 concernente Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilita'; modifiche ed integrazioni alle Leggi 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, e' il
seguente:
"Art. 11
Entro trenta giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta
regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara
ove occorra, la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e
l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed
indica la misura dell'indennita' di espropriazione, da corrispondere
a titolo provvisorio agli aventi diritto determinata in base ai
criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si
pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.
Ove il Presidente della Giunta regionale non adempia entro il termine
previsto dal precedente comma, il decreto e' emesso dal Ministro per
i Lavori pubblici.
Il decreto e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
L'ammontare dell'indennita' provvisoria e' comunicato ai proprietari
espropriandi a cura del Presidente della Giunta regionale nelle forme
previste per la notificazione degli atti processuali civili.
Art. 12
Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione
dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di
convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili
per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennita'
provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.
Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari
comunicano al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se
intendono accettare l'indennita' provvisoria. In caso di silenzio
l'indennita' si intende rifiutata.
Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente della
Giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli
espropriandi, il pagamento delle indennita' che siano state
accettate, ed il deposito delle altre indennita' presso la Cassa
depositi e prestiti.
La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti
disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo
di indennita' di esproprio o di occupazione in base al solo nulla
osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della liberta' e
proprieta' dell'immobile espropriato.
L'espropriante dispone il pagamento dell'indennita' accettata entro
sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,
l'Amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il
pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del
provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla Legge 3 aprile
1926, n. 686, e successive modificazioni.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti,
sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di
sconto.
Art. 13
Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire
la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello
articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta,
l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione
di cui all'articolo 10.
Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio
degli annunzi legali della Provincia e trascritto presso il
competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.
Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In caso di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di
legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica
utilita', di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione
impugnati puo' essere sospesa, ai sensi dell'art. 36 del RD 17 agosto
1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente
nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle
persone dei proprietari.
Art. 14
Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento,
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere
fatti valere esclusivamente sull'indennita' anche nel caso previsto
nell'ultimo comma dell'art. 13.
Art. 15
Qualora l'indennita' non sia accettata nel termine di cui al primo
comma dell'art. 12, il Presidente della Giunta regionale richiede la
determinazione della indennita' alla commissione competente per
territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni
dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, determina
l'indennita' sulla base del valore agricolo con riferimento alle
colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica
all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili
ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle
forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della
commissione nella Segreteria del Comune e rende noto al pubblico
l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo
10.".