REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 131                                                              
Competenze delle Province                                                       
1. In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle            
Province competono le funzioni amministrative relative                          
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione           
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche'                   
all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti,            
previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del DLgs 5 febbraio                
1997, n. 22.                                                                    
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le              
modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del DLgs n.           
22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per                
assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei procedimenti                   
amministrativi sul territorio regionale.                                        
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni               
specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo            
di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della Giunta           
regionale e viene versato al momento della presentazione della                  
domanda.                                                                        
NOTE ALL'ART. 131                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della Legge n. 142 del 1990, citata alla               
nota 1) all'art. 20, e' il seguente:                                            
"Art. 14 - Funzioni                                                             
1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse              
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero                  
territorio provinciale nei seguenti settori:                                    
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e                    
prevenzione delle calamita';                                                    
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;                
c) valorizzazione dei beni culturali;                                           
d) viabilita' e trasporti;                                                      
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;             
f) caccia e pesca nelle acque interne;                                          
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello                       
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle           
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;                                  
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti                
dalla legislazione statale e regionale;                                         
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed              
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia                 
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;                  
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa             
agli Enti locali.                                                               
2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di                 
programmi, promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di              
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,                      
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale           
e sportivo.                                                                     
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme           
previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.".           
2) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)           
all'art. 122, e' il seguente:                                                   
"Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla                      
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti           
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento            
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare                   
apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il           
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica                   
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni            
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di            
sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba                
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale           
statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'              
allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai              
predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino                
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai             
sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e            
successive modifiche ed integrazioni.                                           
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma            
1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una             
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici                 
regionali competenti, e i rappresentanti degli Enti locali                      
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il                 
richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di                 
acquisire informazioni e chiarimenti.                                           
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:                  
a) procede alla valutazione dei progetti;                                       
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla                         
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e                        
territoriali;                                                                   
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione             
di compatibilita' ambientale;                                                   
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta             
regionale.                                                                      
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione puo' avvalersi            
degli organismi individuati ai sensi del DL 4 dicembre 1993, n. 496             
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.              
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della                  
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta               
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione                      
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,                
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali           
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante            
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di             
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.                      
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai             
sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del DL 27 giugno 1985,             
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n.            
431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82            
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal DL 27 giugno                
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto               
1985, n. 431.                                                                   
7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare                      
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine                
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.                                           
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la           
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che                
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'           
conformi all'autorizzazione rilasciata.                                         
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere                   
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni             
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la             
Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero                    
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la                 
realizzazione dell'impianto.".                                                  
3) Il testo dell'art. 28 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)           
all'art. 122, e' riportato alla stessa nota.                                    
4) Il testo degli artt. 31 e 32 del Capo V - Procedure semplificative           
- del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6) all'art. 122, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 31 - Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei           
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate                            
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato               
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.                          
2. Con decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri           
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita', e,            
per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai                         
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle Risorse agricole,              
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'             
le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le                    
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti            
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione               
degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'Allegato C sono              
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.            
Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle                   
predette norme tecniche e condizioni.                                           
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro            
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente                 
decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i            
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non            
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare                  
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure            
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero                  
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:                  
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti               
speciali individuati per frazioni omogenee;                                     
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli                   
stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle                   
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,              
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio             
del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal             
decreto del Ministro dell'Ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel              
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24.           
Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della               
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano              
anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la                    
combustione comunque rifiuti pericolosi;                                        
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione            
del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base            
annuale.                                                                        
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2               
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde           
di cui all'Allegato II del Regolamento CEE 259/93, e successive                 
modifiche ed integrazioni.                                                      
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33,           
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'            
tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale                
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del             
Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria,              
del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro.                                  
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto               
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai           
commi 2 e 3 e' disciplinata dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 , e dalle            
altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti                      
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di            
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del                  
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui            
agli articoli 27 e 28.                                                          
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si                
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 26              
aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si                 
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della               
Legge 7 agosto 1990, n. 241.                                                    
          Art. 32 - Autosmaltimento                                             
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le                     
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3                    
dell'articolo 31, le attivita' di smaltimento di rifiuti non                    
pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi                
possono essere intraprese decorsi novanta giomi dalla comunicazione             
di inizio di attivita' alla Provincia territorialmente competente.              
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:                
a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da                   
smaltire;                                                                       
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;                                         
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;             
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;                             
e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.                                   
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che                  
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il                  
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei                 
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione            
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve               
risultare:                                                                      
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di            
cui al comma 1;                                                                 
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure              
autorizzative previste dalla normativa vigente.                                 
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme                 
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con                       
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione              
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare               
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il               
termine prefissato dall'Amministrazione.                                        
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni                
cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle                  
operazioni di autosmaltimento.                                                  
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28            
le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica            
di rifiuti.".                                                                   
5) Il testo dell'art. 33 del Capo V - Procedure semplificative - del            
DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6) all'art. 122, e' riportato             
alla stessa nota.                                                               
Comma 2                                                                         
6) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)           
all'art. 122, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                   
7) Il testo dell'art. 28 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)           
all'art. 22, e' riportato alla stessa nota.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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