LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 131
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle
Province competono le funzioni amministrative relative
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche'
all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti,
previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le
modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del DLgs n.
22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per
assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei procedimenti
amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni
specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo
di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della Giunta
regionale e viene versato al momento della presentazione della
domanda.
NOTE ALL'ART. 131
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14 della Legge n. 142 del 1990, citata alla
nota 1) all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 14 - Funzioni
1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti locali.
2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di
programmi, promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale
e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.".
2) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)
all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di
sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale
statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai
predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma
1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli Enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il
richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione
di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione puo' avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del DL 4 dicembre 1993, n. 496
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del DL 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n.
431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal DL 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la
Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto.".
3) Il testo dell'art. 28 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)
all'art. 122, e' riportato alla stessa nota.
4) Il testo degli artt. 31 e 32 del Capo V - Procedure semplificative
- del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6) all'art. 122, e' il
seguente:
"Art. 31 - Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita', e,
per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle Risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'
le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'Allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'Ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24.
Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano
anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione
del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'Allegato II del Regolamento CEE 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33,
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 , e dalle
altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 26
aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 32 - Autosmaltimento
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, le attivita' di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giomi dalla comunicazione
di inizio di attivita' alla Provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di
cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'Amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28
le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica
di rifiuti.".
5) Il testo dell'art. 33 del Capo V - Procedure semplificative - del
DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6) all'art. 122, e' riportato
alla stessa nota.
Comma 2
6) Il testo dell'art. 27 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)
all'art. 122, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.
7) Il testo dell'art. 28 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)
all'art. 22, e' riportato alla stessa nota.