LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 130
Direttive regionali
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la
predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione
unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione
dei rifiuti;
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree
inquinate.
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma
1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.