REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 130                                                              
Direttive regionali                                                             
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la                        
predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione                 
unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:                           
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione             
dei rifiuti;                                                                    
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e                   
recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;                             
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree                    
inquinate.                                                                      
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma           
1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.           

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