LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 129
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994
1. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n.27, recante
"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", e' cosi' sostituita:
"Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti".
2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994, le parole
"Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi e nei piani infraregionali" sono sostituite con le parole
"Piano provinciale gestione rifiuti".
3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il
comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli
articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del
1994.
NOTE ALL'ART. 129
Rubrica
1) La L.R. 12 luglio 1994, n. 27 concerne Disciplina dello
smaltimento dei rifiuti.
Comma 2
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994,
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e'
il seguente:
"Art. 10 - Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano
provinciale gestione rifiuti, espresse attraverso una
rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate,
sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse
destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione
comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti
urbanistici alle previsioni del Piano provinciale gestione rifiuti
entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del relativo atto di approvazione.
omissis".
Comma 3
3) Il testo degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 del comma 3 dell'art. 10,
dell'art. 11, degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, degli
artt. 33 e 34, dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del
1994, citata alla nota 1) all'art. 128, erano i seguenti:
"Art. 1 - Oggetto
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni di
propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n.
915 nell'ambito di quanto stabilito dagli artt. 3, 14 e 15 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' di quanto disposto dalle vigenti
normative nazionali e comunitarie di settore.
2. In particolare essa provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la pianificazione di settore
nell'ambito del sistema di pianificazione generale della Regione;
b) disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative;
c) individuare i livelli di competenza degli Enti locali;
d) delegare l'esercizio di competenze proprie agli Enti locali,
secondo quanto previsto dall'art. 118 Costituzione.
Art. 2 - Finalita' e principi generali
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, orienta
prioritariamente la propria attivita' per il perseguimento della
riduzione della produzione dei rifiuti nonche' del loro recupero,
riciclo e riutilizzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
pianificazione, di organizzazione delle attivita' di smaltimento e di
autorizzazione degli impianti essa garantisce la tutela della salute,
la ricerca delle migliori garanzie di protezione dell'ambiente e del
paesaggio e la verifica dell'economicita' delle soluzioni adottate.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del DPR 10
settembre 1982, n. 915, nell'attuazione dei principi di cui al comma
1, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre
regioni non puo' essere consentito;
b) lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi
provenienti da altre regioni e' consentito nei casi in cui siano
destinati ad impianti finalizzati al recupero, riciclo e riutilizzo
dei rifiuti o ad impianti ad elevata e particolare tecnologia e che
percio' trovino un'ottimizzazione economico-funzionale solo se
rivolti ad un'utenza non limitata al territorio regionale;
c) l'incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o speciali e'
consentito come forma di recupero di calore e di energia e qualora
sia dimostrato l'interesse economico del processo di recupero
previsto;
d) lo stoccaggio definitivo in discarica e' consentito solo per
quelle tipologie e/o quantita' di rifiuti per cui non risultano
disponibili, nell'ambito del territorio provinciale, impianti di
recupero, riciclo e riutilizzo;
e) non puo' essere consentito lo stoccaggio definitivo in discarica
di rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata ai sensi
della Legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Ministro
dell'Ambiente 29 maggio 1991.
3. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. a) del comma
2 attraverso la definizione, da parte della Regione, di un accordo di
programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
ovvero di un'apposita convenzione o intesa.".
"Art. 4 - Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti:
a) il Piano territoriale regionale e il Piano regionale di settore
per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui agli artt. 4 e
seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36;
b) i Piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art.
8.".
"Art. 6 - Piano territoriale regionale
1. Il Piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee di
indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il PTR, in particolare, basandosi sui principi di cui all'art. 2 e
sui dati conoscitivi acquisiti tramite il Catasto dei rifiuti e
l'Osservatorio dei rifiuti, di cui agli artt. 17, 18 e 19:
a) valuta i dati relativi alla produzione sul territorio regionale e
le sue tendenze evolutive;
b) indica le azioni e gli interventi necessari per ridurre la
produzione di rifiuti ed incentivarne il riutilizzo, il riciclo e il
recupero;
c) valuta la situazione del sistema regionale di smaltimento
evidenziando la necessita' di potenziamento riferite sia ad aree
territoriali sia a tipi di rifiuti;
d) determina gli obiettivi quali-quantitativi, da raggiungere sul
territorio regionale, per la raccolta differenziata;
e) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti ottimali di
utenza per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e
nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialita'
dei relativi impianti;
f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi
pubblici di smaltimento;
g) detta criteri, articolati per categoria di rifiuto e tipo di
impianto, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee
all'insediamento di impianti di smaltimento.
Art. 7 - Piano regionale di settore
1. Il Piano regionale di settore definisce gli interventi relativi
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Il Piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel
Piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:
a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli
di iniziativa privata;
b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti,
il numero, la tipologia e la potenzialita' degli impianti di
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica,
avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei
rifiuti medesimi;
c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi
che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro
specializzazione, assumono valenza interregionale;
d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi
in esso contenuti; indica altresi' i flussi e gli strumenti
finanziari per realizzare gli interventi previsti.
3. Il Piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi, e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1988, n. 36. La Regione
provvede all'aggiornamento del Piano ogni qualvolta ne ravvisi la
necessita' ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale
regionale di cui agli artt. 4 e 6.
Art. 8 - Piani infraregionali per lo smaltimento dei
rifiuti urbani e speciali
1. Le Province adottano i Piani infraregionali per lo smaltimento dei
rifiuti urbani e speciali.
2. I Piani, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel
Piano territoriale regionale di cui all'art. 6 e basandosi, in
particolare, sui dati conoscitivi derivanti dalla gestione del
Catasto dei rifiuti e sui dati forniti dall'Osservatorio di cui
all'art. 19, definiscono il quadro complessivo degli interventi da
intraprendere per assicurare la piu' idonea organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della
produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia
del loro effettivo recupero. Essi in particolare:
a) valutano le quantita' di rifiuti da avviare allo smaltimento e le
relative metodologie nonche' il conseguente fabbisogno di impianti da
realizzare al fine di rendere ciascuna Provincia tendenzialmente
autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel
proprio territorio;
b) determinano, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano
territoriale regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da
raggiungere nel territorio provinciale, eventualmente articolato a
livello di bacino di utenza e nel periodo di validita' del Piano,
tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; i piani
devono comunque prevedere che, nel corso dei quattro anni successivi
alla loro approvazione, il servizio di raccolta differenziata
raggiunga l'obiettivo del quaranta per cento del totale dei rifiuti
prodotti;
c) individuano le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali compresi quelli
di iniziativa privata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma
2, lett. g) ed altri ad essi stabiliti;
d) individuano il numero, la tipologia, la potenzialita' degli
impianti di smaltimento di rifiuti urbani e il relativo bacino di
utenza;
e) definiscono il numero, la tipologia, la potenzialita' ed il bacino
di utenza degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento
dei rifiuti speciali tenendo anche conto delle scelte effettuate dal
Piano regionale di settore relativamente agli impianti di smaltimento
di rifiuti tossici e nocivi;
f) dettano i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi
pubblici di smaltimento individuando i bacini ottimali di utenza;
g) indicano gli atti amministrativi necessari per attuare gli
obiettivi in essi contenuti; indicano altresi' i flussi e gli
strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi
previsti;
h) individuano l'ente o gli enti competenti ed indicano i tempi per
la realizzazione degli impianti di cui alla lett. d).
3. I Piani infraregionali sono redatti contestualmente per i rifiuti
urbani e speciali; per questi ultimi, le analisi, le valutazioni e le
previsioni di soluzione sono effettuate con specifico riferimento a
ciascuna delle categorie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 4 del
DPR 10 settembre 1982, n. 915. Le Province provvedono
all'aggiornamento dei Piani ogni qualvolta ne ravvisino la necessita'
ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale.
Art. 9 - Adozione e approvazione dei Piani infraregionali
1. La Provincia elabora il Piano infraregionale, sentiti i Comuni e
le Comunita' Montane territorialmente interessati.
2. Il Piano infraregionale e' adottato dalla Provincia ed approvato
dalla Regione, secondo le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5
settembre 1988, n. 36.
Art. 10 - Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti
omissis
3. Alle previsioni del Piano regionale di settore per lo smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi e dei Piani infraregionali, nonche' ai
relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano
le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47 e successive modifiche.
Art. 11 - Attuazione del Piano infraregionale
1. La Provincia, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del
Piano infraregionale, promuove e coordina l'attivita' dell'ente o
degli enti competenti di cui all'art. 8, comma 2, lett. h); per
l'attuazione degli impianti al servizio di bacini intercomunali gli
enti interessati provvedono alla redazione dei progetti e alla
realizzazione delle opere anche mediante la definizione di un accordo
di programma, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
2. Qualora l'ente o gli enti di cui al comma 1 non provvedano
comunque agli adempimenti di loro competenza in ordine alla redazione
dei progetti degli impianti, la Provincia, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva alla
redazione dei proggetti medesimi.".
"Art. 20 - Competenza amministrativa provinciale
1. In attuazione degli artt. 3 e 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
e dell'art. 02 dell'Allegato della Legge 21 gennaio 1994, n. 61,
competono alle Province le funzioni amministrative relative alle
attivita' di smaltimento dei rifiuti. In particolare compete alle
Province l'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio
delle autorizzazioni alle attivita' di smaltimento dei rifiuti.
2. Alle Province competono altresi' le funzioni amministrative in
materia di residui riutilizzabili come definiti dalla normativa
nazionale di settore.
Art. 21 - Esercizio delle funzioni
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a
quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e
dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneita' e
il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.
2. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni
alle attivita' di smaltimento in conformita' alle previsioni
contenute nel Piano regionale di settore e nel Piano infraregionale.
Esse tengono altresi' conto della necessita' di assicurare la
riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilita' di mutuo
soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.
3. Le Province, fino a quando i Piani infraregionali gia' adottati
non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessita' ed urgenza,
possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.
Art. 22 - Conferenze provinciali
1. Le Province provvedono ad istituire apposite Conferenze ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441,
per l'istruttoria dei progetti degli impianti di cui all'art. 20,
determinandone la composizione. Sono comunque membri di diritto:
a) un rappresentante della Provincia con funzioni di presidente;
b) il responsabile del servizio della Provincia competente per
materia;
c) un rappresentante dell'ente cui competono le funzioni tecniche di
controllo ambientale.
2. La Conferenza sara' integrata di volta in volta con il
rappresentante di ciascuno degli Enti locali interessati alla
trattazione dei singoli progetti.
3. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti. I pareri della Conferenza sono
validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti presenti.
Art. 23 - Presentazione dei progetti
1. I soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio per
conto terzi e per la innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti
speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente, presentare
alla Provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da
realizzare, richiedendone l'approvazione.
2. I progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati:
relazioni, piante, disegni, particolari costruttivi necessari ad
individuare l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello
funzionale ed esecutivo, le opere che si intendono realizzare, le
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del sito in cui esse si
collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli ambienti
circostanti.
3. I progetti devono essere firmati da uno o piu' professionisti
abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle
vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.
4. I progetti degli impianti di stoccaggio definitivo devono
includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione con la
quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con
le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.
Art. 24 - Approvazione dei progetti
1. La Provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 23,
previa istruttoria della Conferenza provinciale. Il termine di
centottanta giorni e' sospeso per l'espletamento, ove prescritto,
della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto
dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, dal DPCM 10 agosto
1988, n. 377, come integrato dal DPR 5 ottobre 1991, n. 460 nonche'
dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla
direttiva 85/337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia.
2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la
Provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto
previsto nel proprio statuto anche a fronte di espressa richiesta di
soggetti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o
diffusi, puo' promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli
effetti di cui all'art. 15 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la
localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti
dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art.
8 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441.
4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di
realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto
deve essere terminato.
Art. 25 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di
smaltimento dei rifiuti devono contenere:
a) il riferimento all'atto di approvazione del progetto degli
impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23;
b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente
possieda i requisiti previsti dalle normative vigenti.
2. Le Province effettuano sulle domande un'istruttoria diretta a
verificare la compatibilita' delle attivita' oggetto della richiesta
di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e
la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui e' previsto
l'utilizzo, e l'attivita' autorizzata.
3. Le Province rilasciano l'autorizzazione entro centottanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere dell'ente
cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale. Nel caso
in cui il richiedente intenda rivolgersi ad un'utenza interregionale,
ai sensi dell'art. 2, la Provincia richiede al riguardo un parere
alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante ed e' espresso
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le Province, nel caso di attivita' di modesta rilevanza, possono
provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti e
all'autorizzazione dell'attivita'.
5. Le spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari per
l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono a
carico del richiedente. L'importo di tali spese e' determinato sulla
base di una direttiva della Regione e viene versato alla Provincia al
momento della presentazione della domanda.
Art. 26 - Contenuto dell'autorizzazione
1. Il provvedimento che concede l'autorizzazione, deve indicare:
a) l'attivita' di smaltimento autorizzata;
b) i tipi e i quantitativi dei rifiuti;
c) i requisiti tecnici;
d) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
e) il luogo dello smaltimento;
f) il termine di validita' dell'autorizzazione;
g) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le
modalita' previste dall'art. 27.
2. Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e sono
rinnovabili.
Art. 27 - Garanzie finanziarie
1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, e' richiesta la
garanzia finanziaria anche per il rilascio dell'autorizzazione allo
stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali.
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Provincia determina
l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a
fornire.
3. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle
seguenti forme a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la
Tesoreria della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;
b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore
della Provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da
istituti bancari o assicurativi.
4. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare la
copertura dei costi per la bonifica dell'area e delle installazioni
fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonche' dei costi
per lo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle operazioni
anzidette. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere
altresi' idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione
delle operazioni di chiusura dell'impianto e delle operazioni
previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di
cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia,
fissa parametri articolati per tipo di attivita' e caratteristiche
tecniche degli impianti.
Art. 28 - Modifica, sospensione e revoca delle
autorizzazioni
1. La Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, ove sia rilevata
la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la
gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarita';
b) alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo
determinato;
c) alla revoca delle autorizzazioni in caso di reiterate violazioni o
del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o
per l'ambiente.
2. La Provincia ha comunque facolta' di procedere in via cautelativa
alla immediata sospensione temporanea dell'attivita' di smaltimento,
qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o
per l'ambiente, anche per cause non imputabili al soggetto
autorizzato.".
"Art. 33 - Interventi di bonifica
1. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle Province,
in qualita' di enti di controllo e dei criteri tecnici stabiliti dal
DM 16 maggio 1989, approva un piano concernente le aree da
bonificare, individuando gli interventi finalizzati al recupero
ambientale di dette aree.
2. La Provincia, qualora nell'esercizio dell'attivita' di controllo
individui una discarica abusiva o comunque un'area in cui sono stati
abbandonati rifiuti, provvede, contestualmente alla denuncia alle
competenti autorita' giudiziarie, all'effettuazione degli
accertamenti necessari per verificare la gravita' dell'inquinamento e
l'eventuale sussistenza di uno stato di pericolo per la salute e
l'ambiente. Successivamente provvede a comunicare detto rinvenimento,
i risultati delle indagini effettuate e la delimitazione cartografica
dell'area alla Regione e al Comune territorialmente interessato,
indicando le necessita' dell'assunzione di provvedimenti contingibili
ed urgenti.
3. Il Sindaco o il Presidente della Regione, secondo le rispettive
competenze, sulla base della predetta comunicazione emanano
un'ordinanza disponendo nei confronti del soggetto che ha provocato
l'inquinamento o, nel caso in cui quest'ultimo non sia individuabile,
nei confronti del proprietario dei terreni oggetto di discarica o di
abbandono di rifiuti, l'effettuazione di interventi di messa in
sicurezza o di bonifica, previa presentazione di un apposito
progetto. L'ordinanza indica i termini entro cui il progetto deve
essere trasmesso all'ente che ha emanato l'ordinanza e alla Provincia
competente.
4. I progetti sono approvati dalla Provincia entro sessanta giorni
dalla loro presentazione. La Giunta regionale, con apposita
direttiva, stabilisce i criteri tecnici sulla cui base devono essere
redatti i progetti.
5. Sui terreni oggetto di ordinanza e' vietata, sino all'approvazione
del progetto di bonifica o messa in sicurezza, qualunque attivita'
edilizia e di trasformazione del territorio. Tale divieto puo' essere
limitato o rimosso in sede di approvazione del progetto, in relazione
alle caratteristiche degli interventi da attuare.
6. Nei casi in cui i soggetti non ottemperino all'ordinanza si
procede ai sensi dell'art. 34.
Art. 34 - Interventi di emergenza
1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a
norma degli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, nel caso
di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la
salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare
i progetti di intervento e a disporre la realizzazione.
2. Qualora la necessita' di intervento, di cui al comma 1, sia
causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia
contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero
delle spese sostenute nonche' per il risarcimento del danno subito
nei confronti di tutti i soggetti responsabili.
3. La realizzazione degli interventi di cui sopra puo' essere
affidata alle Province e ai Comuni in base ad apposita convenzione da
definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.
Art. 35 - Delega per l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
omissis
2. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915,
limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
3. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 28, comma 1 del DPR n.
915 del 1982.
omissis".