REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 129                                                              
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994                                              
1. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994,  n.27, recante            
"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", e' cosi' sostituita:                
"Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti".                             
2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994, le parole             
"Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e            
nocivi e nei piani infraregionali" sono sostituite con le parole                
"Piano provinciale gestione rifiuti".                                           
3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il                
comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli                   
articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del             
1994.                                                                           
NOTE ALL'ART. 129                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 12 luglio 1994, n. 27 concerne Disciplina dello                      
smaltimento dei rifiuti.                                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994,             
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 10 - Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti                     
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano               
provinciale gestione rifiuti, espresse attraverso una                           
rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate,             
sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse                       
destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione                   
comunale.                                                                       
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti            
urbanistici alle previsioni del Piano provinciale gestione rifiuti              
entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale           
della Regione del relativo atto di approvazione.                                
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 del comma 3 dell'art. 10,           
dell'art. 11, degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, degli             
artt. 33 e 34, dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del                
1994, citata alla nota 1) all'art. 128, erano i seguenti:                       
"Art. 1 - Oggetto                                                               
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni di                 
propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n.           
915 nell'ambito di quanto stabilito dagli artt. 3, 14 e 15 della                
Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' di quanto disposto dalle vigenti           
normative nazionali e comunitarie di settore.                                   
2. In particolare essa provvede a:                                              
a) disciplinare la programmazione e la pianificazione di settore                
nell'ambito del sistema di pianificazione generale della Regione;               
b) disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative;                      
c) individuare i livelli di competenza degli Enti locali;                       
d) delegare l'esercizio di competenze proprie agli Enti locali,                 
secondo quanto previsto dall'art. 118 Costituzione.                             
          Art. 2 - Finalita' e principi generali                                
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, orienta                    
prioritariamente la propria attivita' per il perseguimento della                
riduzione della produzione dei rifiuti nonche' del loro recupero,               
riciclo e riutilizzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di                  
pianificazione, di organizzazione delle attivita' di smaltimento e di           
autorizzazione degli impianti essa garantisce la tutela della salute,           
la ricerca delle migliori garanzie di protezione dell'ambiente e del            
paesaggio e la verifica dell'economicita' delle soluzioni adottate.             
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del DPR 10                    
settembre 1982, n. 915, nell'attuazione dei principi di cui al comma            
1, devono essere rispettati i seguenti criteri:                                 
a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre                
regioni non puo' essere consentito;                                             
b) lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi                   
provenienti da altre regioni e' consentito nei casi in cui siano                
destinati ad impianti finalizzati al recupero, riciclo e riutilizzo             
dei rifiuti o ad impianti ad elevata e particolare tecnologia e che             
percio' trovino un'ottimizzazione economico-funzionale solo se                  
rivolti ad un'utenza non limitata al territorio regionale;                      
c) l'incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o speciali e'                     
consentito come forma di recupero di calore e di energia e qualora              
sia dimostrato l'interesse economico del processo di recupero                   
previsto;                                                                       
d) lo stoccaggio definitivo in discarica e' consentito solo per                 
quelle tipologie e/o quantita' di rifiuti per cui non risultano                 
disponibili, nell'ambito del territorio provinciale, impianti di                
recupero, riciclo e riutilizzo;                                                 
e) non puo' essere consentito lo stoccaggio definitivo in discarica             
di rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata ai sensi            
della Legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Ministro                  
dell'Ambiente 29 maggio 1991.                                                   
3. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. a) del comma            
2 attraverso la definizione, da parte della Regione, di un accordo di           
programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,                 
ovvero di un'apposita convenzione o intesa.".                                   
"Art. 4 - Strumenti della pianificazione                                        
1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti:              
a) il Piano territoriale regionale e il Piano regionale di settore              
per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui agli artt. 4 e           
seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36;                                    
b) i Piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei                 
servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art.            
8.".                                                                            
"Art. 6 - Piano territoriale regionale                                          
1. Il Piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee di                   
indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti.                                       
2. Il PTR, in particolare, basandosi sui principi di cui all'art. 2 e           
sui dati conoscitivi acquisiti tramite il Catasto dei rifiuti e                 
l'Osservatorio dei rifiuti, di cui agli artt. 17, 18 e 19:                      
a) valuta i dati relativi alla produzione sul territorio regionale e            
le sue tendenze evolutive;                                                      
b) indica le azioni e gli interventi necessari per ridurre la                   
produzione di rifiuti ed incentivarne il riutilizzo, il riciclo e il            
recupero;                                                                       
c) valuta la situazione del sistema regionale di smaltimento                    
evidenziando la necessita' di potenziamento riferite sia ad aree                
territoriali sia a tipi di rifiuti;                                             
d) determina gli obiettivi quali-quantitativi, da raggiungere sul               
territorio regionale, per la raccolta differenziata;                            
e) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti ottimali di             
utenza per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e                 
nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialita'              
dei relativi impianti;                                                          
f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi             
pubblici di smaltimento;                                                        
g) detta criteri, articolati per categoria di rifiuto e tipo di                 
impianto, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee                 
all'insediamento di impianti di smaltimento.                                    
          Art. 7 - Piano regionale di settore                                   
1. Il Piano regionale di settore definisce gli interventi relativi              
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.                                  
2. Il Piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel            
Piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:                           
a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di               
impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli             
di iniziativa privata;                                                          
b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti,            
il numero, la tipologia e la potenzialita' degli impianti di                    
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica,                 
avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei           
rifiuti medesimi;                                                               
c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi            
che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro                      
specializzazione, assumono valenza interregionale;                              
d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi           
in esso contenuti; indica altresi' i flussi e gli strumenti                     
finanziari per realizzare gli interventi previsti.                              
3. Il Piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei                 
rifiuti tossici e nocivi, e' adottato e approvato secondo le                    
procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1988, n. 36. La Regione               
provvede all'aggiornamento del Piano ogni qualvolta ne ravvisi la               
necessita' ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale            
regionale di cui agli artt. 4 e 6.                                              
          Art. 8 - Piani infraregionali per lo smaltimento dei                  
rifiuti urbani e speciali                                                       
1. Le Province adottano i Piani infraregionali per lo smaltimento dei           
rifiuti urbani e speciali.                                                      
2. I Piani, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel             
Piano territoriale regionale di cui all'art. 6 e basandosi, in                  
particolare, sui dati conoscitivi derivanti dalla gestione del                  
Catasto dei rifiuti e sui dati forniti dall'Osservatorio di cui                 
all'art. 19, definiscono il quadro complessivo degli interventi da              
intraprendere per assicurare la piu' idonea organizzazione dei                  
servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della               
produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia           
del loro effettivo recupero. Essi in particolare:                               
a) valutano le quantita' di rifiuti da avviare allo smaltimento e le            
relative metodologie nonche' il conseguente fabbisogno di impianti da           
realizzare al fine di rendere ciascuna Provincia tendenzialmente                
autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel              
proprio territorio;                                                             
b) determinano, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano                     
territoriale regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da                     
raggiungere nel territorio provinciale, eventualmente articolato a              
livello di bacino di utenza e nel periodo di validita' del Piano,               
tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; i piani              
devono comunque prevedere che, nel corso dei quattro anni successivi            
alla loro approvazione, il servizio di raccolta differenziata                   
raggiunga l'obiettivo del quaranta per cento del totale dei rifiuti             
prodotti;                                                                       
c) individuano le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di             
impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali compresi quelli            
di iniziativa privata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma           
2, lett. g) ed altri ad essi stabiliti;                                         
d) individuano il numero, la tipologia, la potenzialita' degli                  
impianti di smaltimento di rifiuti urbani e il relativo bacino di               
utenza;                                                                         
e) definiscono il numero, la tipologia, la potenzialita' ed il bacino           
di utenza degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento              
dei rifiuti speciali tenendo anche conto delle scelte effettuate dal            
Piano regionale di settore relativamente agli impianti di smaltimento           
di rifiuti tossici e nocivi;                                                    
f) dettano i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi             
pubblici di smaltimento individuando i bacini ottimali di utenza;               
g) indicano gli atti amministrativi necessari per attuare gli                   
obiettivi in essi contenuti; indicano altresi' i flussi e gli                   
strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi                    
previsti;                                                                       
h) individuano l'ente o gli enti competenti ed indicano i tempi per             
la realizzazione degli impianti di cui alla lett. d).                           
3. I Piani infraregionali sono redatti contestualmente per i rifiuti            
urbani e speciali; per questi ultimi, le analisi, le valutazioni e le           
previsioni di soluzione sono effettuate con specifico riferimento a             
ciascuna delle categorie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 4 del              
DPR 10 settembre 1982, n. 915. Le Province provvedono                           
all'aggiornamento dei Piani ogni qualvolta ne ravvisino la necessita'           
ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale.            
          Art. 9 - Adozione e approvazione dei Piani infraregionali             
1. La Provincia elabora il Piano infraregionale, sentiti i Comuni e             
le Comunita' Montane territorialmente interessati.                              
2. Il Piano infraregionale e' adottato dalla Provincia ed approvato             
dalla Regione, secondo le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5             
settembre 1988, n. 36.                                                          
          Art. 10 - Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti            
omissis                                                                         
3. Alle previsioni del Piano regionale di settore per lo smaltimento            
dei rifiuti tossici e nocivi e dei Piani infraregionali, nonche' ai             
relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano           
le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della L.R. 7 dicembre              
1978, n. 47 e successive modifiche.                                             
          Art. 11 - Attuazione del Piano infraregionale                         
1. La Provincia, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del               
Piano infraregionale, promuove e coordina l'attivita' dell'ente o               
degli enti competenti di cui all'art. 8, comma 2, lett. h); per                 
l'attuazione degli impianti al servizio di bacini intercomunali gli             
enti interessati provvedono alla redazione dei progetti e alla                  
realizzazione delle opere anche mediante la definizione di un accordo           
di programma, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 8               
giugno 1990, n. 142.                                                            
2. Qualora l'ente o gli enti di cui al comma 1 non provvedano                   
comunque agli adempimenti di loro competenza in ordine alla redazione           
dei progetti degli impianti, la Provincia, previa diffida ad                    
adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva alla               
redazione dei proggetti medesimi.".                                             
"Art. 20 - Competenza amministrativa provinciale                                
1. In attuazione degli artt. 3 e 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142           
e dell'art. 02 dell'Allegato della Legge 21 gennaio 1994, n. 61,                
competono alle Province le funzioni amministrative relative alle                
attivita' di smaltimento dei rifiuti. In particolare compete alle               
Province l'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio               
delle autorizzazioni alle attivita' di smaltimento dei rifiuti.                 
2. Alle Province competono altresi' le funzioni amministrative in               
materia di residui riutilizzabili come definiti dalla normativa                 
nazionale di settore.                                                           
          Art. 21 - Esercizio delle funzioni                                    
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a              
quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e               
dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneita' e            
il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.           
2. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni              
alle attivita' di smaltimento in conformita' alle previsioni                    
contenute nel Piano regionale di settore e nel Piano infraregionale.            
Esse tengono altresi' conto della necessita' di assicurare la                   
riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilita' di mutuo            
soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.                          
3. Le Province, fino a quando i Piani infraregionali gia' adottati              
non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessita' ed urgenza,           
possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.             
          Art. 22 - Conferenze provinciali                                      
1. Le Province provvedono ad istituire apposite Conferenze ai sensi e           
per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441,            
per l'istruttoria dei progetti degli impianti di cui all'art. 20,               
determinandone la composizione. Sono comunque membri di diritto:                
a) un rappresentante della Provincia con funzioni di presidente;                
b) il responsabile del servizio della Provincia competente per                  
materia;                                                                        
c) un rappresentante dell'ente cui competono le funzioni tecniche di            
controllo ambientale.                                                           
2. La Conferenza sara' integrata di volta in volta con il                       
rappresentante di ciascuno degli Enti locali interessati alla                   
trattazione dei singoli progetti.                                               
3. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della               
maggioranza assoluta dei componenti. I pareri della Conferenza sono             
validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza           
dei componenti presenti.                                                        
          Art. 23 - Presentazione dei progetti                                  
1. I soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per lo             
smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio per               
conto terzi e per la innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti                
speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente, presentare            
alla Provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da           
realizzare, richiedendone l'approvazione.                                       
2. I progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati:                
relazioni, piante, disegni, particolari costruttivi necessari ad                
individuare l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello            
funzionale ed esecutivo, le opere che si intendono realizzare, le               
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del sito in cui esse si              
collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli ambienti            
circostanti.                                                                    
3. I progetti devono essere firmati da uno o piu' professionisti                
abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle               
vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.                     
4. I progetti degli impianti di stoccaggio definitivo devono                    
includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione con la             
quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con           
le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.                   
          Art. 24 - Approvazione dei progetti                                   
1. La Provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento             
della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 23,            
previa istruttoria della Conferenza provinciale. Il termine di                  
centottanta giorni e' sospeso per l'espletamento, ove prescritto,               
della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto                
dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, dal DPCM 10 agosto               
1988, n. 377, come integrato dal DPR 5 ottobre 1991, n. 460 nonche'             
dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla                
direttiva 85/337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia.                
2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la              
Provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto            
previsto nel proprio statuto anche a fronte di espressa richiesta di            
soggetti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o                 
diffusi, puo' promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli                 
effetti di cui all'art. 15 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.                  
3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la                  
localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti             
dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art.            
8 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441.                                      
4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di                
realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto              
deve essere terminato.                                                          
          Art. 25 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione                
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di           
smaltimento dei rifiuti devono contenere:                                       
a) il riferimento all'atto di approvazione del progetto degli                   
impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23;                            
b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente                
possieda i requisiti previsti dalle normative vigenti.                          
2. Le Province effettuano sulle domande un'istruttoria diretta a                
verificare la compatibilita' delle attivita' oggetto della richiesta            
di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e             
la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui e' previsto                  
l'utilizzo, e l'attivita' autorizzata.                                          
3. Le Province rilasciano l'autorizzazione entro centottanta giorni             
dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere dell'ente            
cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale. Nel caso            
in cui il richiedente intenda rivolgersi ad un'utenza interregionale,           
ai sensi dell'art. 2, la Provincia richiede al riguardo un parere               
alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante ed e' espresso                
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.                
4. Le Province, nel caso di attivita' di modesta rilevanza, possono             
provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti e                    
all'autorizzazione dell'attivita'.                                              
5. Le spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari per            
l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono a                
carico del richiedente. L'importo di tali spese e' determinato sulla            
base di una direttiva della Regione e viene versato alla Provincia al           
momento della presentazione della domanda.                                      
          Art. 26 - Contenuto dell'autorizzazione                               
1. Il provvedimento che concede l'autorizzazione, deve indicare:                
a) l'attivita' di smaltimento autorizzata;                                      
b) i tipi e i quantitativi dei rifiuti;                                         
c) i requisiti tecnici;                                                         
d) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;                          
e) il luogo dello smaltimento;                                                  
f) il termine di validita' dell'autorizzazione;                                 
g) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le                 
modalita' previste dall'art. 27.                                                
2. Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e sono             
rinnovabili.                                                                    
          Art. 27 - Garanzie finanziarie                                        
1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, e' richiesta la              
garanzia finanziaria anche per il rilascio dell'autorizzazione allo             
stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali.                         
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Provincia determina              
l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a             
fornire.                                                                        
3. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle                  
seguenti forme a scelta del richiedente:                                        
a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la              
Tesoreria della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;                   
b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore               
della Provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da                  
istituti bancari o assicurativi.                                                
4. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare la                 
copertura dei costi per la bonifica dell'area e delle installazioni             
fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonche' dei costi           
per lo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle operazioni                
anzidette. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere              
altresi' idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione               
delle operazioni di chiusura dell'impianto e delle operazioni                   
previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area.                        
5. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di             
cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia,               
fissa parametri articolati per tipo di attivita' e caratteristiche              
tecniche degli impianti.                                                        
          Art. 28 - Modifica, sospensione e revoca delle                        
autorizzazioni                                                                  
1. La Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, ove sia rilevata            
la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle                    
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la                 
gravita' delle infrazioni:                                                      
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere             
eliminate le irregolarita';                                                     
b) alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo                    
determinato;                                                                    
c) alla revoca delle autorizzazioni in caso di reiterate violazioni o           
del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o             
per l'ambiente.                                                                 
2. La Provincia ha comunque facolta' di procedere in via cautelativa            
alla immediata sospensione temporanea dell'attivita' di smaltimento,            
qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o              
per l'ambiente, anche per cause non imputabili al soggetto                      
autorizzato.".                                                                  
"Art. 33 - Interventi di bonifica                                               
1. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle Province,             
in qualita' di enti di controllo e dei criteri tecnici stabiliti dal            
DM 16 maggio 1989, approva un piano concernente le aree da                      
bonificare, individuando gli interventi finalizzati al recupero                 
ambientale di dette aree.                                                       
2. La Provincia, qualora nell'esercizio dell'attivita' di controllo             
individui una discarica abusiva o comunque un'area in cui sono stati            
abbandonati rifiuti, provvede, contestualmente alla denuncia alle               
competenti autorita' giudiziarie, all'effettuazione degli                       
accertamenti necessari per verificare la gravita' dell'inquinamento e           
l'eventuale sussistenza di uno stato di pericolo per la salute e                
l'ambiente. Successivamente provvede a comunicare detto rinvenimento,           
i risultati delle indagini effettuate e la delimitazione cartografica           
dell'area alla Regione e al Comune territorialmente interessato,                
indicando le necessita' dell'assunzione di provvedimenti contingibili           
ed urgenti.                                                                     
3. Il Sindaco o il Presidente della Regione, secondo le rispettive              
competenze, sulla base della predetta comunicazione emanano                     
un'ordinanza disponendo nei confronti del soggetto che ha provocato             
l'inquinamento o, nel caso in cui quest'ultimo non sia individuabile,           
nei confronti del proprietario dei terreni oggetto di discarica o di            
abbandono di rifiuti, l'effettuazione di interventi di messa in                 
sicurezza o di bonifica, previa presentazione di un apposito                    
progetto. L'ordinanza indica i termini entro cui il progetto deve               
essere trasmesso all'ente che ha emanato l'ordinanza e alla Provincia           
competente.                                                                     
4. I progetti sono approvati dalla Provincia entro sessanta giorni              
dalla loro presentazione. La Giunta regionale, con apposita                     
direttiva, stabilisce i criteri tecnici sulla cui base devono essere            
redatti i progetti.                                                             
5. Sui terreni oggetto di ordinanza e' vietata, sino all'approvazione           
del progetto di bonifica o messa in sicurezza, qualunque attivita'              
edilizia e di trasformazione del territorio. Tale divieto puo' essere           
limitato o rimosso in sede di approvazione del progetto, in relazione           
alle caratteristiche degli interventi da attuare.                               
6. Nei casi in cui i soggetti non ottemperino all'ordinanza si                  
procede ai sensi dell'art. 34.                                                  
          Art. 34 - Interventi di emergenza                                     
1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a              
norma degli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, nel caso            
di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la              
salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare            
i progetti di intervento e a disporre la realizzazione.                         
2. Qualora la necessita' di intervento, di cui al comma 1, sia                  
causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia                
contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero             
delle spese sostenute nonche' per il risarcimento del danno subito              
nei confronti di tutti i soggetti responsabili.                                 
3. La realizzazione degli interventi di cui sopra puo' essere                   
affidata alle Province e ai Comuni in base ad apposita convenzione da           
definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.                    
          Art. 35 - Delega per l'applicazione di sanzioni                       
amministrative pecuniarie                                                       
omissis                                                                         
2. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative           
pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915,             
limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.                       
3. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni                      
amministrative pecuniarie previste dall'art. 28, comma 1 del DPR n.             
915 del 1982.                                                                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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