LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 128
Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei
rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la
gestione dei rifiuti (PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive
assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree
territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei
rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della
gestione degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h
bis) del comma 3 dell'art. 22 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per
ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione
unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del DLgs
n. 22 del 1997;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti
inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997.
4. Il PPGR e' adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed e'
approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della
L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
NOTE ALL'ART. 128
Comma 3
1) Il testo delle lettere a), b), c), d), f), g), h) e h bis) del
comma 3 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)
all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 22 - Piani regionali
omissis
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione
dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da
parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
omissis
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
omissis
h bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o
da smaltire;
omissis".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 23 del DLgs n. 22 del 1997, citato
alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali
ottimali
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
omissis".
3) Il testo del comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997, citato
alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:
"Art. 22 - Piani regionali
omissis
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
omissis".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, citata alla nota
2) all'art. 84, e' il seguente:
"Art. 13 - Approvazione del Piano infraregionale
1. Il Piano infraregionale e' adottato dal Consigli degli enti
competenti.
2. Il piano adottato e' depositato presso la sede dell'ente per la
libera consultazione, ed e' altresi' trasmesso in copia ai Comuni
interessati e alla Giunta regionale.
3. Del deposito e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso gli enti
pubblici nonche' le associazioni costituite per la tutela di
interessi diffusi possono far pervenire all'ente che ha adottato il
piano osservazioni e proposte.
5. Gli enti adottanti deducono sulle osservazioni presentate e
inviano il piano alla Giunta regionale per l'approvazione.
6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del
piano, sentita la competente Commissione consiliare, verificata la
conformita' del piano al Piano territoriale regionale ovvero ad
eventuali Progetti territoriali operativi approvati, lo approva anche
apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con
i suddetti strumenti alla programmazione; il Piano infraregionale
conforme alle prescrizioni del Piano territoriale regionale ne
costituisce parte integrante.
7. La Giunta regionale puo' altresi' approvare il piano non conforme
al Piano territoriale regionale, o agli eventuali Progetti
territoriali operativi, subordinando l'efficacia alla approvazione
delle opportune varianti ai suddetti strumenti secondo le modalita'
disposte dall'art. 6.
8. Il piano e' depositato presso la sede dell'ente adottante e
comunicato ai Comuni interessati.
9. Del deposito e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Il piano diviene efficace dalla data di pubblicazione di
tale avviso.
10. Le proposte di variante al Piano infraregionale sono adottate dai
Consigli degli enti competenti, e approvate dalla Giunta regionale,
secondo le modalita' disposte dal presente articolo.".