REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 128                                                              
Pianificazione provinciale                                                      
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei             
rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di               
coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la              
gestione dei rifiuti (PPGR).                                                    
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive                 
assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree                   
territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei             
rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della                 
gestione degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee            
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti            
urbani, speciali e speciali pericolosi.                                         
3. Il PPGR, in particolare:                                                     
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h              
bis) del comma 3 dell'art. 22 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;                  
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e                   
recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per              
ogni tipo di impianto;                                                          
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione                
unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del DLgs           
n. 22 del 1997;                                                                 
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti            
inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997.               
4. Il PPGR e' adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed e'                 
approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della               
L.R. 5 settembre 1988, n. 36.                                                   
NOTE ALL'ART. 128                                                               
Comma 3                                                                         
1) Il testo delle lettere a), b), c), d), f), g), h) e h bis) del               
comma 3 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997, citato alla nota 6)               
all'art. 122, e' il seguente:                                                   
"Art. 22 - Piani regionali                                                      
omissis                                                                         
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:                  
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto            
delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione             
dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere                      
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;                    
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di              
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo                
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non           
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui                
all'articolo 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da           
parte del sistema industriale;                                                  
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti                 
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri            
di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione             
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli                 
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' ad                 
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a             
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della                     
movimentazione di rifiuti;                                                      
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;            
omissis                                                                         
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a              
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;              
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di                  
materiali e di energia;                                                         
omissis                                                                         
h  bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o            
da smaltire;                                                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 1 dell'art. 23 del DLgs n. 22 del 1997, citato            
alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:                                      
"Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali                   
ottimali                                                                        
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli                
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono            
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province                   
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono             
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione                
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.                      
omissis".                                                                       
3) Il testo del comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997, citato            
alla nota 6) all'art. 122, e' il seguente:                                      
"Art. 22 - Piani regionali                                                      
omissis                                                                         
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la            
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:                             
a) l'ordine di priorita' degli interventi;                                      
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche              
generali degli inquinamenti presenti;                                           
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento                      
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali             
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;                         
d) la stima degli oneri finanziari;                                             
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.                      
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, citata alla nota            
2) all'art. 84, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 - Approvazione del Piano infraregionale                                
1. Il Piano infraregionale e' adottato dal Consigli degli enti                  
competenti.                                                                     
2. Il piano adottato e' depositato presso la sede dell'ente per la              
libera consultazione, ed e' altresi' trasmesso in copia ai Comuni               
interessati e alla Giunta regionale.                                            
3. Del deposito e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della                   
Regione.                                                                        
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso gli enti               
pubblici nonche' le associazioni costituite per la tutela di                    
interessi diffusi possono far pervenire all'ente che ha adottato il             
piano osservazioni e proposte.                                                  
5. Gli enti adottanti deducono sulle osservazioni presentate e                  
inviano il piano alla Giunta regionale per l'approvazione.                      
6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del                
piano, sentita la competente Commissione consiliare, verificata la              
conformita' del piano al Piano territoriale regionale ovvero ad                 
eventuali Progetti territoriali operativi approvati, lo approva anche           
apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con            
i suddetti strumenti alla programmazione; il Piano infraregionale               
conforme alle prescrizioni del Piano territoriale regionale ne                  
costituisce parte integrante.                                                   
7. La Giunta regionale puo' altresi' approvare il piano non conforme            
al Piano territoriale regionale, o agli eventuali Progetti                      
territoriali operativi, subordinando l'efficacia alla approvazione              
delle opportune varianti ai suddetti strumenti secondo le modalita'             
disposte dall'art. 6.                                                           
8. Il piano e' depositato presso la sede dell'ente adottante e                  
comunicato ai Comuni interessati.                                               
9. Del deposito e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della                   
Regione. Il piano diviene efficace dalla data di pubblicazione di               
tale avviso.                                                                    
10. Le proposte di variante al Piano infraregionale sono adottate dai           
Consigli degli enti competenti, e approvate dalla Giunta regionale,             
secondo le modalita' disposte dal presente articolo.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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