LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle
disposizioni contenute dal DLgs 5 febbraio 1997, n.22, sulla base
dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosita' dei
rifiuti ed incentivare le attivita' di recupero, reimpiego e
riciclaggio con priorita' per il recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli
impianti idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di
economicita';
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale,
l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi.
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma
1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli
accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate
definiscono le intese preliminari necessarie.
NOTA ALL'ART. 125
Comma 1
Il DLgs n. 22 del 1997 e' citato alla nota 6) all'art. 122.