REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione V                                                                   
    Gestione dei rifiuti                                                        
          Art. 125                                                              
Principi generali                                                               
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle                  
disposizioni contenute dal DLgs 5 febbraio 1997,  n.22, sulla base              
dei seguenti criteri:                                                           
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosita' dei             
rifiuti ed incentivare le attivita' di recupero, reimpiego e                    
riciclaggio con priorita' per il recupero di materia;                           
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli               
impianti idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di           
economicita';                                                                   
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale,                          
l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non                     
pericolosi.                                                                     
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma            
1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli            
accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate           
definiscono le intese preliminari necessarie.                                   
NOTA ALL'ART. 125                                                               
Comma 1                                                                         
Il DLgs n. 22 del 1997 e' citato alla nota 6) all'art. 122.                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina