LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 124
Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province.
NOTA ALL'ART. 124
Comma 1
Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n.
447 concernente Legge quadro sull'inquinamento acustico, e' il
seguente:
"Art. 2 - Definizioni
omissis
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa
presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione
comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati
e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano
in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano
la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
omissis".