REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione IV                                                                  
    Inquinamento acustico e atmosferico                                         
          Art. 124                                                              
Inquinamento acustico                                                           
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2               
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province.               
NOTA ALL'ART. 124                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n.            
447 concernente Legge quadro sull'inquinamento acustico, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Definizioni                                                           
omissis                                                                         
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa                  
presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale                     
competente in materia ambientale corredata da documentazione                    
comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nel               
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati           
e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma                 
universitario.                                                                  
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da             
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano            
in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano            
la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di           
entrata in vigore della presente legge.                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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