LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 123
Impianti termici
1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla
conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi
corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84
del DLgs n. 112 del 1998.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalita' e
le procedure indicate all'art. 16 della Legge 13 luglio 1966, n. 615.
NOTE ALL'ART. 123
Comma 1
1) Il testo della lett. b) del comma 1 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente;
"Art. 84 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
omissis
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici
compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 16 della Legge 13 luglio 1966, n. 615,
concernente Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, e' il
seguente:
"Art. 16
Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di
potenzialita' superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un
patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del
lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici,
previo superamento dell'esame finale.
Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale
saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i
corsi, la durata di essi, le modalita' di ammissione, i programmi e
le norme concernenti gli esami.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le localita' sedi di
esami.
Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale sono
ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni revisioni parziali o
generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti
termici.
Il patentino di cui al primo comma diverra' obbligatorio entro un
anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo
comma.".