REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione IV                                                                  
    Inquinamento acustico e atmosferico                                         
          Art. 122                                                              
Funzioni degli Enti locali                                                      
in materia di inquinamento atmosferico                                          
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati              
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario                   
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo              
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'             
di episodi acuti.                                                               
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi               
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti             
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'                   
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi              
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'              
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere                  
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'           
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,                
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere                        
motivatamente approvato.                                                        
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:                                     
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;              
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il           
territorio di piu' comuni;                                                      
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,             
qualora riguardi il territorio di piu' province.                                
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni                   
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche                   
direttive regionali:                                                            
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui             
agli articoli 6, 15 e 16 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo le             
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;                          
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in            
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;               
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.             
203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW            
termici.                                                                        
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite                
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle           
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del              
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e           
33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle                    
attivita' di recupero dei rifiuti.                                              
NOTE ALL'ART. 122                                                               
Comma 4                                                                         
1) Il testo degli artt. 6, 15 d 16 del DPR n. 203 del 1998, citato              
alla nota all'art. 121, e' il seguente:                                         
"Art. 6                                                                         
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio           
delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti           
locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la                  
costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di              
autorizzazione alla Regione o alla Provincia autonoma competente,               
corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo                
produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la             
quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la              
messa a regime degli impianti.                                                  
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al               
Ministro dell'Ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione            
edilizia rivolta al Sindaco.".                                                  
"Art. 15                                                                        
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:                                 
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni                
qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;                        
b) il trasferimento dell'impianto in altra localita'.                           
          Art. 16                                                               
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 8            
luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad           
essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai               
contenuti del presente decreto.".                                               
2) Il testo degli artt. 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988, citato               
alla nota all'art. 121, e' il seguente:                                         
"Art. 8                                                                         
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa            
in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla Regione e al             
Sindaco del Comune o dei Comuni interessati.                                    
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime               
degli impianti, l'impresa comunica alla Regione e ai Comuni                     
interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data              
per un periodo continuativo di dieci giorni.                                    
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime            
dell'impianto, la Regione deve accertare la regolarita' delle misure            
e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il                  
rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i             
limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie             
per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti             
prescritti.                                                                     
          Art. 9                                                                
1. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad                    
effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga            
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla             
formazione delle emissioni.                                                     
          Art. 10                                                               
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,                   
l'autorita' regionale competente procede secondo la gravita' delle              
infrazioni:                                                                     
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere             
eliminate le irregolarita';                                                     
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata           
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo             
per la salute e/o per l'ambiente;                                               
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in            
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida            
e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di                 
pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.".                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 17 del DPR n. 203 del 1988, citato            
alla nota all'art. 121, e' il seguente:                                         
"Art. 17                                                                        
omissis                                                                         
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della Industria, del            
Commercio e dell'Artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per           
la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono             
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'Ambiente e                
della Sanita', sentita la Regione interessata. Dopo l'approvazione              
del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova                        
installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni              
del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano               
medesimo.".                                                                     
4) La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 concerne Direttiva al            
Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrata                            
dell'inquinamento.                                                              
5) Il DPR n. 203 del 1988 e' citato alla nota all'art. 121.                     
6) Il testo degli artt. 28 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,                
concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,                  
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui             
rifiuti di imballaggio, e' il seguente:                                         
"Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di                     
smaltimento e recupero                                                          
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei                
rifiuti e' autorizzato dalla Regione competente per territorio entro            
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte              
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le                 
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di              
cui all'articolo 2, ed in particolare:                                          
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;             
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla                        
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai            
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al            
progetto approvato;                                                             
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene                 
ambientale;                                                                     
d) il luogo di smaltimento;                                                     
e) il metodo di trattamento e di recupero;                                      
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di                    
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero                 
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per           
gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE            
del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21               
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e                     
successive modifiche ed integrazioni;                                           
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura            
dell'impianto e ripristino del sito;                                            
h) le garanzie finanziarie;                                                     
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.                                        
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se            
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'                 
fissate dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della           
Sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del                
presente decreto.                                                               
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di             
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni            
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita             
domanda alla Regione che decide prima della scadenza                            
dell'autorizzazione stessa.                                                     
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli                
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui                
all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le                
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio                
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa             
diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine            
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo                   
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.               
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e                  
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto             
di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si                   
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle                  
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).                      
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,                  
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali             
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla Legge 28            
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e             
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra             
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel               
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.                                  
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione              
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva           
dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'                 
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.              
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio           
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima                           
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel              
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate             
relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di              
cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di               
gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.             
La Regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare           
l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della             
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela                   
dell'ambiente o della salute pubblica.".                                        
"Art. 33 - Operazioni di recupero                                               
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le                     
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3                    
dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei                  
rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla                  
comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia territorialmente            
competente.                                                                     
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione            
a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:                          
a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili;           
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti                      
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'           
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente                  
articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in                  
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di                  
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la               
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero             
recare pregiudizio all'ambiente;                                                
b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2)            
provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni             
specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute           
nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto             
ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione            
alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari             
per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni                    
necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita'           
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di                    
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la               
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero             
recare pregiudizio all'ambiente.                                                
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che                  
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il                  
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei                 
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione            
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve               
risultare:                                                                      
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di            
cui al comma 1;                                                                 
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei           
rifiuti;                                                                        
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;                          
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di              
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere                 
recuperati;                                                                     
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli            
di recupero.                                                                    
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme                 
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con                       
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione              
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare               
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il               
termine prefissato dall'amministrazione.                                        
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5              
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di             
recupero.                                                                       
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui             
al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del           
periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva                 
83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure            
di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di            
recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'Allegato 3 al                
decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel             
Supplemento Ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre               
1994, n. 212, e nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente           
16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta             
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi           
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le                      
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del                
presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata           
in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale           
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di                    
attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.                                 
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,           
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle                  
emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche             
di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione           
alle attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui                 
all'articolo 15, lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203.                     
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si                    
applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad                     
eccezione:                                                                      
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di           
produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta           
differenziata;                                                                  
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere               
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche            
di cui al comma 1;                                                              
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle                   
specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che                    
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le                   
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi                
della lettera p) dell'articolo 6.                                               
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di           
cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni                
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva                
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e                
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del           
presente decreto legislativo, il Ministro dell'Industria, del                   
Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro                       
dell'Ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla            
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni                    
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per                 
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente                   
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche             
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento             
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.                         
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche            
ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non                   
comprese tra quelle di cui all'Allegato C sono sottoposti unicamente            
alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,                
nonche' alle relative norme sanzionatorie.                                      
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano                      
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti           
non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.               
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi            
di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione                  
Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.                            
12bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi                 
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle                 
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo             
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di                 
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato            
C.                                                                              
12ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche           
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche                        
impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso            
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di             
recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di               
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere            
avviati alle predette operazioni.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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