LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 122
Funzioni degli Enti locali
in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'
di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere
motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il
territorio di piu' comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,
qualora riguardi il territorio di piu' province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche
direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui
agli articoli 6, 15 e 16 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo le
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.
203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW
termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e
33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle
attivita' di recupero dei rifiuti.
NOTE ALL'ART. 122
Comma 4
1) Il testo degli artt. 6, 15 d 16 del DPR n. 203 del 1998, citato
alla nota all'art. 121, e' il seguente:
"Art. 6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio
delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti
locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la
costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla Regione o alla Provincia autonoma competente,
corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo
produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la
quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la
messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
Ministro dell'Ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione
edilizia rivolta al Sindaco.".
"Art. 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni
qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra localita'.
Art. 16
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 8
luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad
essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai
contenuti del presente decreto.".
2) Il testo degli artt. 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988, citato
alla nota all'art. 121, e' il seguente:
"Art. 8
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa
in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla Regione e al
Sindaco del Comune o dei Comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime
degli impianti, l'impresa comunica alla Regione e ai Comuni
interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data
per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime
dell'impianto, la Regione deve accertare la regolarita' delle misure
e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il
rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i
limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie
per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti
prescritti.
Art. 9
1. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione delle emissioni.
Art. 10
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' regionale competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo
per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida
e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.".
3) Il testo del comma 2 dell'art. 17 del DPR n. 203 del 1988, citato
alla nota all'art. 121, e' il seguente:
"Art. 17
omissis
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per
la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'Ambiente e
della Sanita', sentita la Regione interessata. Dopo l'approvazione
del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova
installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni
del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano
medesimo.".
4) La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 concerne Direttiva al
Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrata
dell'inquinamento.
5) Il DPR n. 203 del 1988 e' citato alla nota all'art. 121.
6) Il testo degli artt. 28 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,
concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, e' il seguente:
"Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti e' autorizzato dalla Regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per
gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita'
fissate dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della
Sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla Regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa
diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto
di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla Legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva
dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di
cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di
gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La Regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.".
"Art. 33 - Operazioni di recupero
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia territorialmente
competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione
a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2)
provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni
specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto
ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione
alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari
per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni
necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita'
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione
di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di
cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli
di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui
al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del
periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva
83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure
di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di
recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'Allegato 3 al
decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente
16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di
attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle
emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche
di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione
alle attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'articolo 15, lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si
applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle
specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi
della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di
cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche
ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non
comprese tra quelle di cui all'Allegato C sono sottoposti unicamente
alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,
nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti
non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi
di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione
Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C.
12ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di
recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere
avviati alle predette operazioni.".