REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione IV                                                                  
    Inquinamento acustico e atmosferico                                         
          Art. 121                                                              
Funzioni della Regione                                                          
in materia di inquinamento atmosferico                                          
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,            
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento                       
atmosferico:                                                                    
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone               
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una             
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di           
quelli fissati dalla normativa statale;                                         
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari                     
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi            
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di              
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                     
dell'inventario delle emissioni;                                                
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di             
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di              
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti                  
normative statali.                                                              
NOTA ALL'ART. 121                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, concernente                
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203           
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a             
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli                   
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile               
1987, numero 183, e' il seguente:                                               
"Art. 4                                                                         
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente               
dall'inquinamento atmosferico spetta alle Regioni, che la esercitano            
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre           
leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle Regioni:               
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,                       
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei            
valori limite di qualita' dell'aria;                                            
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra           
i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato,                   
nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle                
quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento                      
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o                      
industriali;                                                                    
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o                 
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei            
piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e'             
necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;                    
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base             
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee               
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In                
assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere                   
superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle linee           
guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;                   
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche            
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto            
a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori                
minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune              
categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di            
costruzione o di esercizio;                                                     
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di                
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione                     
dell'inventario regionale delle emissioni;                                      
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria             
da trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita', per i fini           
indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).".                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina