LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 121
Funzioni della Regione
in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di
quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi
e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione
dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti
normative statali.
NOTA ALL'ART. 121
Comma 1
Il testo dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, concernente
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile
1987, numero 183, e' il seguente:
"Art. 4
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico spetta alle Regioni, che la esercitano
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre
leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle Regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra
i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato,
nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle
quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei
piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e'
necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In
assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere
superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle linee
guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto
a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori
minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune
categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di
costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria
da trasmettere ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita', per i fini
indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).".