REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 120                                                              
Protezione dell'ambiente costiero                                               
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali,           
provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e             
l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione            
degli ecosistemi delle zone costiere nonche' il monitoraggio sullo              
stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.                   
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui                  
all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare           
gli obiettivi di qualita' per le acque costiere di cui alla lett. q)            
del comma 1 dell'art. 80 del DLgs  n.112 del 1998.                              
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono                  
coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli                  
abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.                 
NOTA ALL'ART. 120                                                               
Comma 2                                                                         
Il testo della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del DLgs n. 112 del            
1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)                 
all'art. 116.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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