LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 120
Protezione dell'ambiente costiero
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali,
provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione
degli ecosistemi delle zone costiere nonche' il monitoraggio sullo
stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui
all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare
gli obiettivi di qualita' per le acque costiere di cui alla lett. q)
del comma 1 dell'art. 80 del DLgs n.112 del 1998.
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono
coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli
abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.
NOTA ALL'ART. 120
Comma 2
Il testo della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del DLgs n. 112 del
1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1)
all'art. 116.