REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 119                                                              
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995                                              
1. Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del DLgs n. 112             
del 1998, al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,              
recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione                
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                          
dell'Emilia-Romagna", dopo la lett. t), e' aggiunta la seguente:                
"t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego,              
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto                
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di                    
preparati per lavare.".                                                         
NOTE ALL'ART. 119                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione dei                  
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.                            
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 81 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni                
amministrative non espressamente indicate negli articoli della                  
presente sezione e tra queste, in particolare:                                  
omissis                                                                         
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione,            
sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana               
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;                 
omissis".                                                                       
3) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 44 del 1995, citata           
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrato, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti                                         
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di             
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con                    
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare                
provvede a:                                                                     
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed                   
istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui              
fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle                     
condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i           
cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;                              
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati           
alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e                    
formazione tecnico-scientifica, nonche' fornire il necessario                   
supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato                     
dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;                                              
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai           
fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la            
prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrita'            
degli ambienti di vita;                                                         
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle               
attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in                
materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai                  
Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unita' sanitarie locali e da              
altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi               
compiti di istituto;                                                            
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed            
in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento           
con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle                
Aziende Unita' sanitarie locali;                                                
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici                    
concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;               
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed                    
elaborare proposte di bonifica;                                                 
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e              
biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del               
suolo;                                                                          
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme             
vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni                 
contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti;                 
l) effettuare l'attivita di supporto tecnico-scientifico agli organi            
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti           
rilevanti connessi ad attivita' produttive, con particolare                     
riferimento alle attivita' di istruttoria tecnica disciplinate dalla            
L.R. 30 maggio 1991, n. 13;                                                     
m) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso           
pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle                 
radiazioni;                                                                     
n) fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti locali per            
la predisposizione di piani e progetti ambientali;                              
o) fornire attivita' di supporto tecnico-scientifico alla Regione e             
agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il               
controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la                   
promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie                      
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a               
ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle                  
funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione                  
Europea in materia;                                                             
p) fornire il supporto tecnico alle attivita' istruttorie connesse              
alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in                
materia ambientale;                                                             
q) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni            
ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;                          
r) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente              
marino e costiero;                                                              
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti                
locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione                    
dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18            
della Legge 8 luglio 1986, n. 349;                                              
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di                  
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;                           
t bis) effettuare il monitoraggio sulle produzioni, sull'impiego,               
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto                
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di                    
preparati per lavare.                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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