LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 119
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1. Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del DLgs n. 112
del 1998, al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,
recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna", dopo la lett. t), e' aggiunta la seguente:
"t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego,
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di
preparati per lavare.".
NOTE ALL'ART. 119
Rubrica
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.
Comma 1
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 81 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli della
presente sezione e tra queste, in particolare:
omissis
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione,
sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
omissis".
3) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 44 del 1995, citata
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come integrato, e' il
seguente:
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare
provvede a:
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed
istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui
fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle
condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i
cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati
alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e
formazione tecnico-scientifica, nonche' fornire il necessario
supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato
dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai
fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la
prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrita'
degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle
attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in
materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai
Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unita' sanitarie locali e da
altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi
compiti di istituto;
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed
in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento
con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici
concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed
elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e
biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del
suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme
vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni
contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti;
l) effettuare l'attivita di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti connessi ad attivita' produttive, con particolare
riferimento alle attivita' di istruttoria tecnica disciplinate dalla
L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
m) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle
radiazioni;
n) fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti locali per
la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attivita' di supporto tecnico-scientifico alla Regione e
agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il
controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la
promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle
funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione
Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attivita' istruttorie connesse
alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in
materia ambientale;
q) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni
ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
r) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente
marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti
locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione
dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18
della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;
t bis) effettuare il monitoraggio sulle produzioni, sull'impiego,
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di
preparati per lavare.
omissis".