LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 118
Acque idonee alla balneazione
1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4
del DPR 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le
esercitano sulla base di direttive della Regione.
2. E' facolta' della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di
cui all'art. 9 del DPR n. 470 del 1982.
NOTE ALL'ART. 118
Comma 1
1) Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del DPR 8
giugno 1982, n. 470, concernente Attuazione della direttiva (CEE) n.
76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' il
seguente:
"Art. 4
Alle Regioni competono:
omissis
b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base
dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate
durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente.
Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle
Amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio
della stagione balneare;
c) la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o
le consuetudini locali;
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 9 del DPR n. 470 del 1982, citato alla nota 1)
al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 9
E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:
a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni
geologiche o geografiche eccezionali;
b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di
talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.
Per le deroghe di cui al presente articolo, le Regioni interessate
dovranno inviare al Ministero della Sanita' idonea documentazione che
ne giustifichi la richiesta.".