REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 118                                                              
Acque idonee alla balneazione                                                   
1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4              
del DPR 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le                
esercitano sulla base di direttive della Regione.                               
2. E' facolta' della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di            
cui all'art. 9 del DPR n. 470 del 1982.                                         
NOTE ALL'ART. 118                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del DPR 8             
giugno 1982, n. 470, concernente Attuazione della direttiva (CEE) n.            
76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 4                                                                         
Alle Regioni competono:                                                         
omissis                                                                         
b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base              
dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate              
durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente.               
Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle                    
Amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio           
della stagione balneare;                                                        
c) la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o           
le consuetudini locali;                                                         
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 9 del DPR n. 470 del 1982, citato alla nota 1)            
al presente articolo, e' il seguente:                                           
"Art. 9                                                                         
E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:               
a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni                
geologiche o geografiche eccezionali;                                           
b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di              
talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.                     
Per le deroghe di cui al presente articolo, le Regioni interessate              
dovranno inviare al Ministero della Sanita' idonea documentazione che           
ne giustifichi la richiesta.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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