LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province,
avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque
dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal DLgs 25
gennaio 1992, n. 130.
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate
e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i
provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal
suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle
acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle
loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione
dell'Unione Europea.
NOTA ALL'ART. 117
Comma 1
Il DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 concerne Attuazione della direttiva
78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione
o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.