REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 117                                                              
Acque dolci idonee alla vita dei pesci                                          
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province,               
avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la                  
prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque              
dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee           
alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal DLgs 25             
gennaio 1992, n. 130.                                                           
2. Le Province, in particolare:                                                 
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate            
e classificate;                                                                 
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i             
provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;                 
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche                      
eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di                
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal             
suolo senza intervento diretto dell'uomo;                                       
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle               
acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle           
loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione           
dell'Unione Europea.                                                            
NOTA ALL'ART. 117                                                               
Comma 1                                                                         
Il DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 concerne Attuazione della direttiva             
78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione           
o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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