REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 116                                                              
Acque idonee alla molluschicoltura                                              
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma           
1 dell'art. 80 del DLgs n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del           
supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e                    
l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee               
alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di                
bivalvi, fermo restando quanto previsto dal DLgs 30 dicembre 1992,              
n.530.                                                                          
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti                
necessita' di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di           
servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art.            
14 della Legge 7 agosto 1990,  n.241, per l'adozione dei necessari              
provvedimenti.                                                                  
3. Le Province, in particolare:                                                 
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque                   
destinate alla molluschicoltura;                                                
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i             
provvedimenti di designazione delle acque destinate alla                        
molluschicoltura;                                                               
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle               
acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro                     
caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione                
dell'Unione Europea ogni due anni.                                              
NOTE ALL'ART. 116                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 80 - Compiti di rilievo nazionale                                         
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15                
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:                  
omissis                                                                         
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il              
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire           
la qualita' delle acque costiere, l'idoneita' alla balneazione                  
nonche' l'idoneita' alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi             
naturali di bivalvi;                                                            
omissis".                                                                       
2) Il DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 concerne Attuazione della                   
direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili              
alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.               
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990, citata alla               
nota 3) all'art. 70, e' riportato alla stessa nota.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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