LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma
1 dell'art. 80 del DLgs n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del
supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee
alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di
bivalvi, fermo restando quanto previsto dal DLgs 30 dicembre 1992,
n.530.
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessita' di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di
servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art.
14 della Legge 7 agosto 1990, n.241, per l'adozione dei necessari
provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i
provvedimenti di designazione delle acque destinate alla
molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle
acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro
caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione
dell'Unione Europea ogni due anni.
NOTE ALL'ART. 116
Comma 1
1) Il testo della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 80 - Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
omissis
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire
la qualita' delle acque costiere, l'idoneita' alla balneazione
nonche' l'idoneita' alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;
omissis".
2) Il DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 concerne Attuazione della
direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili
alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
Comma 2
3) Il testo dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990, citata alla
nota 3) all'art. 70, e' riportato alla stessa nota.