LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 115
Pianificazione provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai
sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n.6:
a) determina gli obiettivi di qualita' da conseguire per i singoli
corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio
territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni
stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei
corpi idrici.
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di
cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il
territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali
stralcio nel rispetto ed in coerenza con il Piano territoriale di
coordinamento.
NOTA ALL'ART. 115
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota 2)
all'art. 113, e' riportato alla stessa nota.