REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 115                                                              
Pianificazione provinciale                                                      
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai                
sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995,  n.6:                             
a) determina gli obiettivi di qualita' da conseguire per i singoli              
corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;           
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio                   
territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni            
stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei              
corpi idrici.                                                                   
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di            
cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.                     
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il                     
territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali            
stralcio nel rispetto ed in coerenza con il Piano territoriale di               
coordinamento.                                                                  
NOTA ALL'ART. 115                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota 2)              
all'art. 113, e' riportato alla stessa nota.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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