REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 114                                                              
Piano regionale di tutela, uso e                                                
risanamento delle acque                                                         
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle            
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di            
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di                
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo                 
idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli               
indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17            
della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia                
approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso            
e risanamento delle acque.                                                      
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:                                  
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici             
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di           
bacino nazionale e interregionale;                                              
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle                       
destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative             
conseguenti;                                                                    
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche              
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli            
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;                  
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilita' di risorse            
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in                
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;                 
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di                
risparmio della risorsa;                                                        
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i              
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17               
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;                                              
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle             
acque costiere.                                                                 
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di                  
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle                  
Province attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale            
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.                                     
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le                
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.              
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi            
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.                        
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di                
pianificazione in materia di acque.                                             
NOTE ALL'ART. 114                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 della Legge n. 183 del 1989, citata alla               
nota 1) all'art. 113, e' riportato alla stessa nota.                            
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36,                     
concernente Disposizioni in materia di risorse idriche, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Opere e interventi per il trasferimento di acqua                     
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi             
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente                 
legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il                     
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i                  
comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma             
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le              
Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le Regioni interessate, in           
quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di                    
Autorita' di bacino, di rilievo regionale o interregionale,                     
promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge           
8 giugno 1990, n. 142 , salvaguardando in ogni caso le finalita' di             
cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei             
Lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di            
una Autorita' di bacino o di una Regione interessata, fissando un               
termine per definire gli accordi.                                               
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle                
Autorita' di bacino e delle Regioni interessate per competenza, sono            
approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2,             
della citata Legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel             
quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21             
della medesima legge.                                                           
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e               
modalita' per la esecuzione e la gestione degli interventi.                     
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione               
dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in via           
sostitutiva, su proposta del Ministro dei Lavori pubblici, previo               
congruo preavviso, sottopone al Comitato dei Ministri di cui                    
all'articolo 4, comma 2, della citata Legge n. 183 del 1989, e                  
successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure                    
necessarie alla sua attuazione.                                                 
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al                 
presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro               
realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico             
dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per            
la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei                
Lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la convenzione              
tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti                   
utilizzatori, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la                   
gestione delle opere e degli impianti medesimi.                                 
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di              
cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione            
di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal DPCM 10 agosto               
1988, n. 377, e successive modificazioni.                                       
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2                  
comporta variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.".              
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota 2)           
all'art. 113, e' riportato alla stessa nota.                                    
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 36 del 1988, citata alla nota             
2) all'art. 84, e' riportato alla stessa nota.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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