LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 114
Piano regionale di tutela, uso e
risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo
idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli
indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17
della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia
approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso
e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di
bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle
destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative
conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilita' di risorse
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di
risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle
acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle
Province attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.
NOTE ALL'ART. 114
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17 della Legge n. 183 del 1989, citata alla
nota 1) all'art. 113, e' riportato alla stessa nota.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36,
concernente Disposizioni in materia di risorse idriche, e' il
seguente:
"Art. 17 - Opere e interventi per il trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente
legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i
comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le Regioni interessate, in
quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di
Autorita' di bacino, di rilievo regionale o interregionale,
promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge
8 giugno 1990, n. 142 , salvaguardando in ogni caso le finalita' di
cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
Lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di
una Autorita' di bacino o di una Regione interessata, fissando un
termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle
Autorita' di bacino e delle Regioni interessate per competenza, sono
approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2,
della citata Legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel
quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21
della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e
modalita' per la esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione
dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in via
sostitutiva, su proposta del Ministro dei Lavori pubblici, previo
congruo preavviso, sottopone al Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata Legge n. 183 del 1989, e
successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure
necessarie alla sua attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro
realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico
dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei
Lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la convenzione
tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti
utilizzatori, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la
gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di
cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione
di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal DPCM 10 agosto
1988, n. 377, e successive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2
comporta variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota 2)
all'art. 113, e' riportato alla stessa nota.
Comma 4
4) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 36 del 1988, citata alla nota
2) all'art. 84, e' riportato alla stessa nota.