REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 111                                                              
Funzioni delle Province                                                         
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:                      
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta             
eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;             
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi            
di cui alla lett. a);                                                           
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la                  
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e             
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento              
dell'elenco delle acque dolci superficiali.                                     
2. Alle Province e' delegato altresi':                                          
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque                     
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di                
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori             
di ingegneria civile;                                                           
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'                    
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di                   
idrocarburi.                                                                    
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le                 
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla               
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi               
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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