LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 111
Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta
eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi
di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province e' delegato altresi':
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.