LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 110
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attivita' di rilevamento delle
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei
corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla
Regione nel rispetto di quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e
delle aree di particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed
organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e
tutela delle acque;
e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle
normative comunitarie e statali vigenti;
f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonche'
dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale
uso delle acque e al risparmio idrico.