LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante
"Disciplina dei parchi e delle riserve naturali", le parole da "Tali
norme" a "presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Tali
norme hanno validita' fino all'approvazione del piano territoriale
del parco.".
2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 e'
sostituita dalla seguente:
"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del
piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per
zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con
riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni
internazionali o da direttive comunitarie.".
3. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 e' abrogato.
4. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il piano territoriale del parco e' adottato dalla Provincia su
proposta dell'ente di gestione ed e' depositato presso le loro sedi,
nonche' presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito
e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un
quotidiano locale. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale con
le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30
gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione
delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della
presente legge.".
5. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito
dal seguente:
"1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della
Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e
controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non
si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione
assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente
tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.".
6. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito
dal seguente:
"1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino
alla sua approvazione, le Amministrazioni competenti all'approvazione
di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio
di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque
denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalita'
indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978.".
7. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1988 e' aggiunto
il seguente comma:
"2 bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la
Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a
norma dell'art. 2 bis.".
NOTE ALL'ART. 109
Rubrica
1) La L.R. n. 11 del 1988 e' citata alla nota 2) all'art. 104.
Comma 1
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 1988, citata
alla nota 2) all'art. 104, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 3 - Parchi regionali istituiti
omissis
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000,
sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria,
comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia
articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite
dall'art. 5. Tali norme hanno validita' fino all'approvazione del
Piano territoriale del parco.".
Comma 2
3) Il testo della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11
del 1988, citato alla nota 2) all'art. 104, era la seguente:
"Art. 4 - Piano territoriale regionale
omissis
2. Esso in particolare:
omissis
b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'adozione del Piano
territoriale del parco.".
Comma 3
4) Il testo del comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988, citata
alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:
"Art. 7 - Contenuto del Piano territoriale del parco
omissis
5. All'interno dell'area del parco possono essere ricomprese anche
riserve naturali dello Stato e riserve naturali di cui ai successivo
art. 21. Alle predette riserve si applica in ogni caso la disciplina
prevista dal relativo atto istitutivo, ferme restando la struttura
giuridica e l'autonomia gestionale delle riserve statali.
omissis".
Comma 4
5) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988, citata
alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:
"Art. 9 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano
territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del parco e' adottato dalla Provincia su
proposta dell'ente di gestione fermo restando che il relativo
deposito avviene anche presso le sedi dei Comuni interessati e
dell'ente di gestione ed approvato dalla Regione previa acquisizione
del parere del Comitato di cui all'art. 33, con le procedure di cui
all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 fatta salva la
facolta' per chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni e
proposte.
omissis".
Comma 5
6) Il testo del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988,
citata alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:
"Art. 10 - Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco per
l'elaborazione del Piano e delle Province competenti per l'adozione o
se non si realizzano le intese di cui all'art. 9, comma 2 la Regione
assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente
tale termine il Piano territoriale del parco e' elaborato, adottato
ed approvato dalla Regione nell'osservanza in quanto compatibile
delle disposizioni di cui all'art. 9.".
Comma 6
7) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988,
citato alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:
"Art. 11 - Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del parco e fino
alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le
misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.".
Comma 7
8) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1988, citata alla nota
2) all'art. 104, cosi' come integrato, e' il seguente:
"Art. 14 - Procedure per la costituzione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione del consorzio
sulla base di una proposta formulata dalla Provincia interessata di
concerto con gli altri enti di cui all'articolo 13 in osservanza dei
principi stabiliti dalla presente legge.
2. Nel caso di piu' Province interessate la proposta di cui al comma
1 e' formulata d'intesa fra le stesse.
2 bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la
Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a
norma del l'art. 2 bis.".