REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione II                                                                  
    Parchi e protezione della flora e della fauna                               
          Art. 109                                                              
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988                                              
1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante              
"Disciplina dei parchi e delle riserve naturali", le parole da "Tali            
norme" a "presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Tali                
norme hanno validita' fino all'approvazione del piano territoriale              
del parco.".                                                                    
2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 e'             
sostituita dalla seguente:                                                      
"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del             
piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per           
zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con                  
riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni                    
internazionali o da direttive comunitarie.".                                    
3. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 e' abrogato.                
4. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"1. Il piano territoriale del parco e' adottato dalla Provincia su              
proposta dell'ente di gestione ed e' depositato presso le loro sedi,            
nonche' presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito            
e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un            
quotidiano locale. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale con             
le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30                
gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione              
delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della                 
presente legge.".                                                               
5. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della           
Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e              
controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non            
si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione               
assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente            
tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.".              
6. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino              
alla sua approvazione, le Amministrazioni competenti all'approvazione           
di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio             
di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque                 
denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalita'            
indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978.".              
7. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1988 e' aggiunto           
il seguente comma:                                                              
"2 bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in            
vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la             
Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a           
norma dell'art. 2 bis.".                                                        
NOTE ALL'ART. 109                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 11 del 1988 e' citata alla nota 2) all'art. 104.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 1988, citata           
alla nota 2) all'art. 104, cosi' come modificato, e' il seguente:               
"Art. 3 - Parchi regionali istituiti                                            
omissis                                                                         
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000,             
sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria,               
comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia                  
articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite                   
dall'art. 5. Tali norme hanno validita' fino all'approvazione del               
Piano territoriale del parco.".                                                 
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11             
del 1988, citato alla nota 2) all'art. 104, era la seguente:                    
"Art. 4 - Piano territoriale regionale                                          
omissis                                                                         
2. Esso in particolare:                                                         
omissis                                                                         
b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'adozione del Piano            
territoriale del parco.".                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988, citata           
alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:                                     
"Art. 7 - Contenuto del Piano territoriale del parco                            
omissis                                                                         
5. All'interno dell'area del parco possono essere ricomprese anche              
riserve naturali dello Stato e riserve naturali di cui ai successivo            
art. 21. Alle predette riserve si applica in ogni caso la disciplina            
prevista dal relativo atto istitutivo, ferme restando la struttura              
giuridica e l'autonomia gestionale delle riserve statali.                       
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988, citata           
alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:                                     
"Art. 9 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano                      
territoriale del Parco                                                          
1. Il Piano territoriale del parco e' adottato dalla Provincia su               
proposta dell'ente di gestione fermo restando che il relativo                   
deposito avviene anche presso le sedi dei Comuni interessati e                  
dell'ente di gestione ed approvato dalla Regione previa acquisizione            
del parere del Comitato di cui all'art. 33, con le procedure di cui             
all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 fatta salva la                   
facolta' per chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni e           
proposte.                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
6) Il testo del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988,                 
citata alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:                              
"Art. 10 - Poteri sostitutivi                                                   
1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco per              
l'elaborazione del Piano e delle Province competenti per l'adozione o           
se non si realizzano le intese di cui all'art. 9, comma 2 la Regione            
assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente            
tale termine il Piano territoriale del parco e' elaborato, adottato             
ed approvato dalla Regione nell'osservanza in quanto compatibile                
delle disposizioni di cui all'art. 9.".                                         
Comma 6                                                                         
7) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988,                 
citato alla nota 2) all'art. 104, era il seguente:                              
"Art. 11 - Misure di salvaguardia                                               
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del parco e fino               
alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le            
misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della L.R. 7 dicembre              
1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.".                           
Comma 7                                                                         
8) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1988, citata alla nota            
2) all'art. 104, cosi' come integrato, e' il seguente:                          
"Art. 14 - Procedure per la costituzione                                        
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione del consorzio             
sulla base di una proposta formulata dalla Provincia interessata di             
concerto con gli altri enti di cui all'articolo 13 in osservanza dei            
principi stabiliti dalla presente legge.                                        
2. Nel caso di piu' Province interessate la proposta di cui al comma            
1 e' formulata d'intesa fra le stesse.                                          
2 bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in             
vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la             
Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a           
norma del l'art. 2 bis.".                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina