LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 108
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981
1. Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante
"Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
forestali, con particolare riferimento al territorio montano", e'
aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalita' di cui alla lett. g) del comma 1
dell'art. 1 anche attraverso attivita' dimostrative e pilota, e
attivita' di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione
provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero
concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e
predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle
disponibilita' previste dalla legge di bilancio.".
NOTA ALL'ART. 108
Rubrica
La L.R. 4 settembre 1981, n. 30 concerne Incentivi per lo sviluppo e
la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare
riferimento al territorio montano.