LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 107
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977
1. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2,
recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e' sostituito
dal seguente:
"La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il
parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di
cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".
NOTE ALL'ART. 107
Rubrica
1) La L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 concerne Provvedimenti per la
salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della
raccolta dei prodotti del sottobosco.
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 2 del 1977, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 3
omissis
Annualmente il Consiglio regionale predisporra' il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il
parere del Comitato di cui all'art. 2 della presente legge.".