REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione II                                                                  
    Parchi e protezione della flora e della fauna                               
          Art. 107                                                              
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977                                               
1. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2,               
recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -              
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e' sostituito           
dal seguente:                                                                   
"La Giunta regionale predispone e approva il programma delle                    
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il                
parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di             
cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".                              
NOTE ALL'ART. 107                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 concerne Provvedimenti per la                  
salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo                    
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della                  
raccolta dei prodotti del sottobosco.                                           
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 2 del 1977, citata            
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
Annualmente il Consiglio regionale predisporra' il programma delle              
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il                
parere del Comitato di cui all'art. 2 della presente legge.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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