REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione II                                                                  
   Parchi e protezione della flora e della fauna                                
          Art. 106                                                              
Un albero per ogni neonato                                                      
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della               
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai Comuni           
per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della             
Legge 29 gennaio 1992, n. 113.                                                  
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalita'            
di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta                  
regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.           
NOTE ALL'ART. 106                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n.            
549 concernente Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3                                                                         
1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle           
Regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla            
Tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati                
nella Tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire           
alla competenza regionale le relative funzioni.                                 
omissis".                                                                       
2) La Legge 29 gennaio 1992, n. 113 concerne Obbligo per il Comune di           
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito               
della registrazione anagrafica.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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