LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai Comuni
per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della
Legge 29 gennaio 1992, n. 113.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalita'
di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta
regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.
NOTE ALL'ART. 106
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n.
549 concernente Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica,
e' il seguente:
"Art. 3
1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle
Regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla
Tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati
nella Tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire
alla competenza regionale le relative funzioni.
omissis".
2) La Legge 29 gennaio 1992, n. 113 concerne Obbligo per il Comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito
della registrazione anagrafica.