LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 105
Protezione della flora e della fauna
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali
provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione
degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza
aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat),
nonche' alla definizione dello stato di conservazione e delle
modalita' di gestione idonee a garantire il perseguimento degli
obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente
di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.
104.
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla
commercializzazione, detenzione e importazione degli animali
selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della
lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998.
NOTE ALL'ART. 105
Comma 1
1) La direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 concerne Direttiva del
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 70 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e
agli Enti locali e tra questo, in particolare:
omissis
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli
animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati
di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati,
l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della
normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle
specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
(CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874;
omissis".