REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione II                                                                  
   Parchi e protezione della flora e della fauna                                
          Art. 105                                                              
Protezione della flora e della fauna                                            
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali                  
provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione                
degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza              
aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat),            
nonche' alla definizione dello stato di conservazione e delle                   
modalita' di gestione idonee a garantire il perseguimento degli                 
obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente             
di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.              
104.                                                                            
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla             
commercializzazione, detenzione e importazione degli animali                    
selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della           
lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998.                     
NOTE ALL'ART. 105                                                               
Comma 1                                                                         
1) La direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 concerne Direttiva del             
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e                  
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.                            
2) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 70 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e               
agli Enti locali e tra questo, in particolare:                                  
omissis                                                                         
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli           
animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati            
di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati,                   
l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della                 
normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle            
specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione                  
(CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874;                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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