LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli
Enti locali ai sensi dell'art. 78 del DLgs n. 112 del 1998 e'
affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali
riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle
aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile
1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della
riserva nell'ambito del Piano territoriale del parco (PTP) e del
regolamento, in conformita' ai principi e alle disposizioni stabiliti
dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di
gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attivita' e gli
interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del
parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve
statali e' affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui
al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale
predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della
medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e
vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente
articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla
legislazione regionale.
NOTE ALL'ART. 104
Comma 1
1) Il testo dell'art. 78 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 78 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali
protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle Regioni e
agli Enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base
di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le
riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione
viene affidata a Regioni o Enti locali.".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
concernente Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali,
e' il seguente:
"Art. 26 - Ente di gestione
omissis
3. Ove la riserva ricada all'interno del perimetro di un parco
regionale, gli strumenti di pianificazione del parco ricomprendono
anche l'area della riserva e la gestione di questi e' affidata
all'ente di gestione del parco regionale di cui all'art. 13.".
Comma 4
3) Il testo del comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988,
citata alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 26 - Ente di gestione
Il provvedimento istitutivo della riserva naturale determina
l'affidamento della riserva a Enti locali territoriali, loro
consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche
giuridicamente riconosciute, enti culturali o di ricerca, Azienda
regionale delle foreste, Istituto regionale per i Beni artistici,
culturali e naturaii, ovvero ad altri enti giuridicamente
riconosciuti ritenuti idonei.
omissis".