REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione II                                                                  
Parchi e protezione della flora e della fauna                                   
          Art. 104                                                              
Parchi e riserve naturali                                                       
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli             
Enti locali ai sensi dell'art. 78 del DLgs n. 112 del 1998 e'                   
affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali                
riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle              
aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile            
1988, n. 11.                                                                    
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della            
riserva nell'ambito del Piano territoriale del parco (PTP) e del                
regolamento, in conformita' ai principi e alle disposizioni stabiliti           
dall'atto istitutivo.                                                           
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di              
gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attivita' e gli            
interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del              
parco o attraverso un suo stralcio.                                             
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve                  
statali e' affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui            
al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale                     
predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della             
medesima legge.                                                                 
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e               
vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente               
articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla                 
legislazione regionale.                                                         
NOTE ALL'ART. 104                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 78 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 78 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali                 
protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle Regioni e             
agli Enti locali.                                                               
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base           
di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le               
riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione            
viene affidata a Regioni o Enti locali.".                                       
2) Il testo del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11            
concernente Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 26 - Ente di gestione                                                     
omissis                                                                         
3. Ove la riserva ricada all'interno del perimetro di un parco                  
regionale, gli strumenti di pianificazione del parco ricomprendono              
anche l'area della riserva e la gestione di questi e' affidata                  
all'ente di gestione del parco regionale di cui all'art. 13.".                  
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988,                 
citata alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 26 - Ente di gestione                                                     
Il provvedimento istitutivo della riserva naturale determina                    
l'affidamento della riserva a Enti locali territoriali, loro                    
consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche                    
giuridicamente riconosciute, enti culturali o di ricerca, Azienda               
regionale delle foreste, Istituto regionale per i Beni artistici,               
culturali e naturaii, ovvero ad altri enti giuridicamente                       
riconosciuti ritenuti idonei.                                                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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