LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del
comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998 delle competenze svolte
dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia
ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti
preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il
criterio che la stessa funzione non sia esercitata da piu' di un
soggetto operante a livello territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale
articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le
funzioni in materia di: 1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e
sulle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) vigilanza e
sorveglianza sulle aree regionali protette; 3) prevenzione e, nei
casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi; 4) supporto agli
interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalita' di partecipazione degli Enti
locali alla determinazione degli indirizzi per l'attivita' del Corpo
regionale forestale.
NOTA ALL'ART. 102
Comma 1
Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del
1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 70 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e
agli Enti locali e tra queste, in particolare:
omissis
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di
competenza statale.".