REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione I                                                                   
    Disposizioni generali                                                       
          Art. 102                                                              
Corpo regionale forestale                                                       
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del            
comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998 delle competenze svolte           
dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:           
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia            
ambientale;                                                                     
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti                 
preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il                
criterio che la stessa funzione non sia esercitata da piu' di un                
soggetto operante a livello territoriale regionale;                             
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale                  
articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le                
funzioni in materia di: 1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e                
sulle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) vigilanza e              
sorveglianza sulle aree regionali protette; 3) prevenzione e, nei               
casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi; 4) supporto agli             
interventi di protezione civile;                                                
d) alla definizione delle modalita' di partecipazione degli Enti                
locali alla determinazione degli indirizzi per l'attivita' del Corpo            
regionale forestale.                                                            
NOTA ALL'ART. 102                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del            
1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                           
"Art. 70 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle            
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e               
agli Enti locali e tra queste, in particolare:                                  
omissis                                                                         
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello               
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di                  
competenza statale.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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