LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 99
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la
Regione si dota del Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari
situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale
fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli
interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le
Comunita' Montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al
finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma e' attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per
la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del
programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al
miglioramento della qualita' ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali
protette e alla difesa del suolo.