REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO II                                                                     
    Edilizia residenziale pubblica                                              
          Art. 97                                                               
Determinazione delle economie                                                   
per interventi di edilizia agevolata                                            
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle           
leggi di cui all'art. 61 del DLgs n. 112 del 1998, da utilizzare                
nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta             
regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione              
dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate            
leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli                 
effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed            
al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non                     
prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente           
estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.                    
NOTA ALL'ART. 97                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 61 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 61 - Disposizioni finanziarie                                             
1. Dall'1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole Regioni le                 
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente            
decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla               
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e             
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:                       
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;                
b) dall'articolo 9 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con             
modificazioni, dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25;                             
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi                    
undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies            
del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla              
Legge 25 marzo 1982, n. 94;                                                     
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del DL 7 febbraio 1985, n. 12,             
convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118;                 
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della Legge 11 marzo 1988, n. 67;               
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.            
2. A decorrere dall'1 gennaio 1998, sono versate alle Regioni secondo           
la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la                
programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di            
impegno autorizzati:                                                            
a) dagli articoli 36 e 38 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;                    
b) dall'articolo 9 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con             
modificazioni, dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25;                             
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12                 
dell'articolo 2 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con                   
modificazioni, dalla Legge 23 marzo 1982, n. 94;                                
d) dall'articolo 3, comma settimo, del DL 7 febbraio 1985, n. 12,               
convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118;               
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.               
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della Legge 14                 
febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui                     
versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della Legge 11 marzo             
1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della Legge 8 agosto 1995,             
n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta              
delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna Regione               
attribuite.                                                                     
4. Le Regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle                    
annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare               
anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri            
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:                       
a) articolo 1, comma 9, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;                   
b) articolo 13, comma 8, della Legge 24 dicembre 1993, n. 538;                  
c) articolo 38 della Legge 23 dicembre 1994, n. 725;                            
d) articolo 1, comma 60, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.                  
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si           
applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13              
della Legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18            
della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.                                           
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il               
presente decreto legislativo sono devolute alle Regioni                         
contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente                 
soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato                   
interessati.                                                                    
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo 59           
vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la             
Conferenza unificata.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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