LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 97
Determinazione delle economie
per interventi di edilizia agevolata
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle
leggi di cui all'art. 61 del DLgs n. 112 del 1998, da utilizzare
nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta
regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione
dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate
leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli
effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed
al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non
prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente
estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTA ALL'ART. 97
Comma 1
Il testo dell'art. 61 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 61 - Disposizioni finanziarie
1. Dall'1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole Regioni le
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi
undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies
del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del DL 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della Legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dall'1 gennaio 1998, sono versate alle Regioni secondo
la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di
impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo 2 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del DL 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della Legge 14
febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui
versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della Legge 11 marzo
1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della Legge 8 agosto 1995,
n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta
delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna Regione
attribuite.
4. Le Regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle
annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare
anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della Legge 24 dicembre 1993, n. 538;
c) articolo 38 della Legge 23 dicembre 1994, n. 725;
d) articolo 1, comma 60, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si
applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della Legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18
della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il
presente decreto legislativo sono devolute alle Regioni
contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente
soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo 59
vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la
Conferenza unificata.".