LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 96
Alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560,
sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi
successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di
vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1
della Legge n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di
entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei
trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a
disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data
di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei
piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti
condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della Legge
n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unita' immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia
stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata
domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della Legge n.
560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure
di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unita' immobiliari ad uso non abitativo
liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica,
assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente
proprietario.
NOTE ALL'ART. 96
Comma 1
1) La Legge 24 dicembre 1993, n. 560 concerne Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Comma 2
2) Il testo del comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 560 del 1993,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 1
omissis
4. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari,
sentiti i Comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di
rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75
per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio
abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso
tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti,
procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a
norma della presente legge.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 560 del 1993,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 1
omissis
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli
assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in
mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario.
omissis".
4) Il testo del comma 16 dell'art. 1 della Legge n. 560 del 1993,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 1
omissis
16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15 puo'
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della
Legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei
termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta
giorni possono presentare domanda di acquisto Enti pubblici non
economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal
fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di
pubblicita'.
omissis".