REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO II                                                                     
    Edilizia residenziale pubblica                                              
          Art. 95                                                               
Principi per la riforma                                                         
dell'edilizia residenziale pubblica                                             
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli               
Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia                
residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del DLgs n. 112 del                
1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia,           
secondo i seguenti principi generali:                                           
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la                   
gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale                
pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del               
Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque,                       
individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio                 
dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed                    
efficacia nella gestione;                                                       
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni            
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la                 
redditivita' del patrimonio esistente;                                          
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai              
nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario           
al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale                
pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;                   
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia               
residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e                    
mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicita',             
ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche            
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'           
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;                              
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la            
gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e              
l'uniformita' delle procedure attuate dai Comuni.                               
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di              
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in                  
conformita' ai seguenti principi:                                               
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private             
per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la                 
costituzione di societa' miste;                                                 
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e             
Comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella                
predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel                  
rispetto del principio di responsabilita' e unicita'                            
dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attivita'                
amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);                 
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali           
di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione,               
d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di            
cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i                
limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi,           
promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila                   
sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse             
finanziarie;                                                                    
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti                      
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate,             
sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale             
pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di                      
pianificazione e programmazione territoriale;                                   
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della               
gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le                  
Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni             
abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla              
individuazione degli operatori privati che partecipano alla                     
realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di              
procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla                
concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento              
dei requisiti.                                                                  
NOTA ALL'ART. 95                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 60 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2)             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 60 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni             
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo             
Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:             
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel           
settore;                                                                        
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al                   
settore;                                                                        
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla                
definizione delle modalita' di incentivazione;                                  
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso           
programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;           
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di              
edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche'               
alla determinazione dei relativi canoni.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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