REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO I                                                                      
    Pianificazione territoriale ed urbanistica                                  
          Art. 94                                                               
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:                                 
modifiche alla L.R. n. 26 del 1978                                              
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale e'               
garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso           
il Piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal Piano                 
territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art.           
1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' attraverso i Piani             
territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i Piani regolatori           
generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.                                
2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai               
sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978,  n.26, rilasciando le              
relative autorizzazioni a norma del comma 3.                                    
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della Legge n.             
431 del 1985 gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1                  
costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle                 
autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno           
1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli                 
paesaggistici di cui alla Legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26             
del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio                            
dell'autorizzazione paesaggistica e' costituito dalle specifiche                
normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite           
dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4           
dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.                                          
4. Il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26,                 
recante "Modificazioni e integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n.              
18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale", e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono            
tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi                   
attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma.".                       
NOTE ALL'ART. 94                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 1 agosto 1978, n. 26 concerne Modificazioni e integrazioni           
della L.R. 24 marzo 1975, n. 18 in materia urbanistica. Norme in                
materia ambientale.                                                             
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 1 bis del DL 27 giugno 1985, n. 312 concernente           
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare                    
interesse ambientale, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione           
8 agosto 1985, n. 431 concernente Conversione in legge, con                     
modificazioni, del DL 27giugno 1985, n. 312, recante disposizioni               
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.           
Integrazioni dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 1 bis                                                                     
1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma                
dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal             
precedente articolo 1, le Regioni sottopongono a specifica normativa            
d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante            
la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali            
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da            
approvarsi entro il 31 dicembre 1986.                                           
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il                
Ministro per i Beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui             
agli articoli 4 e 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.".                          
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 26 del 1978, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 10                                                                        
Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della Legge              
statale 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15,              
16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del RD 3 giugno 1940, n.            
1357, sono subdelegate ai Comuni.                                               
Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo sentita la                
Commissione edilizia comunale.                                                  
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sostituiscono              
tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi                   
attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione                  
dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della Legge 29 giugno 1939,           
n. 1497, che e' attribuita alle Commissioni provinciali di cui                  
all'art. 16 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato                
dall'art. 14, comma quarto, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.".               
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 1 del DL n. 312 del 1985, citato alla nota 2)             
al presente articolo, sostituito dall'art. 1 della Legge di                     
conversione n. 431 del 1985, citata alla nota 2) al presente                    
articolo, aggiunge nove commi all'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n.            
616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio             
1975, n. 382 ed e' il seguente:                                                 
"Art. 1                                                                         
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29                 
giugno 1939, n. 1497:                                                           
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di             
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul              
mare;                                                                           
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della                 
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i                   
territori elevati sui laghi;                                                    
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di             
cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed                   
impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le            
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri                
ciascuna;                                                                       
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del               
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la             
catena appenninica e per le isole;                                              
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;                                             
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori             
di protezione esterna dei parchi;                                               
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o             
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di                         
rimboschimento;                                                                 
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da              
usi civici (6/cost);                                                            
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n.            
448;                                                                            
l) i vulcani;                                                                   
m) le zone di interesse archeologico.                                           
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e           
- limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di                  
attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti                   
urbanistici ai sensi del DM 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti             
di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi                     
dell'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.                           
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di           
cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1             
della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.                                            
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma              
del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la                   
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e            
di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti             
in materia.                                                                     
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n.           
1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di            
sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro           
per i Beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e             
trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso                 
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta                  
giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni              
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla            
data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni culturali           
e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,           
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla              
relativa comunicazione.                                                         
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da           
parte di Amministrazioni statali, il Ministro per i Beni culturali e            
ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta                 
giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno             
1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale.                  
Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al RD 29 luglio                
1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i Beni culturali e            
ambientali, prevista dal precedente nono comma, e' rilasciata sentito           
il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.                   
Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge             
29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione                     
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro               
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto                   
esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita'                 
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello              
stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e              
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto           
idrogeologico del territorio.                                                   
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto           
comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del              
Ministero per i Beni culturali e ambientali.".                                  
5) Il testo dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497                     
concernente Protezione delle bellezze naturali, e' il seguente:                 
"Art. 7                                                                         
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,                      
dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi                
delle localita', non possono distruggerlo ne' introdurvi                        
modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto              
che e' protetto dalla presente legge.                                           
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano           
intraprendere alla competente regia Soprintendenza, e astenersi dal             
mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta                          
l'autorizzazione.                                                               
E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti             
progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.".            
6) La Legge n. 1497 del 1939 e' citata alla nota 5) al presente                 
articolo.                                                                       
7) La L.R. n. 26 del 1978 e' citata alla nota 1) al presente                    
articolo.                                                                       
8) Il testo della lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26             
del 1978, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:             
"Art. 8                                                                         
omissis                                                                         
4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:                                  
a) compilazione degli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno           
1939, n. 1497, procedendo altresi' all'individuazione degli elementi            
meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari del luogo,            
nonche' alla definizione della specifica normativa sugli interventi             
ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione                        
paesaggistico-ambientale dello stesso;                                          
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
10) Il testo del comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 26 del 1978,                
citata alla nota 1) al presente articolo, e' riportato alla nota 3)             
al presente articolo.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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