LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XII
Turismo
Art. 92
Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997
1. La lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n.
23, recante "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e
turismo", e' abrogata.
NOTE ALL'ART. 92
Rubrica
1) La L.R. 26 luglio 1997, n. 23, concerne Disciplina delle attivita'
delle agenzie di viaggio e turismo.
Comma 1
2) Il testo della lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23
del 1997, citata alla nota 1) al presente articolo, era:
"Art. 5 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie
di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali
omissis
3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinato all'accertamento
del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:
omissis
b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TU approvato
con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche. A tal fine la
Provincia trasmette copia della richiesta di autorizzazione
all'autorita' di pubblica sicurezza che rilascia apposito nullaosta o
comunica il diniego entro i termini stabiliti dalla Legge n. 241 del
1990;
omissis".