REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XII                                                                    
    Turismo                                                                     
          Art. 92                                                               
Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997                                              
1. La lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n.            
23, recante "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e              
turismo", e' abrogata.                                                          
NOTE ALL'ART. 92                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 26 luglio 1997, n. 23, concerne Disciplina delle attivita'           
delle agenzie di viaggio e turismo.                                             
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23             
del 1997, citata alla nota 1) al presente articolo, era:                        
"Art. 5 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie             
di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali                       
omissis                                                                         
3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinato all'accertamento             
del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:                               
omissis                                                                         
b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TU approvato              
con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche. A tal fine la             
Provincia trasmette copia della richiesta di autorizzazione                     
all'autorita' di pubblica sicurezza che rilascia apposito nullaosta o           
comunica il diniego entro i termini stabiliti dalla Legge n. 241 del            
1990;                                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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