REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XI                                                                     
    Energia                                                                     
    Sezione II                                                                  
    Semplificazioni in materia                                                  
    di distribuzione di energia elettrica                                       
          Art. 90                                                               
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1993                                              
1. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante "Norme in               
materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150              
mila volts. Delega di funzioni amministrative", e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"Art. 2                                                                         
Autorizzazione alla costruzione                                                 
e all'esercizio di linee e impianti elettrici                                   
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il           
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,           
la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di              
opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti che                   
implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella               
autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che puo'                       
motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni.             
L'autorizzazione e' rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e            
delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura           
del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone            
soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli                    
strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.               
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle                   
seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la                       
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:                         
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;                                      
b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e            
la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.                                 
3. Non sono altresi' soggette ad autorizzazione:                                
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti           
di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi              
interventi non modifichino lo stato dei luoghi;                                 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti                  
esistenti.                                                                      
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2                    
l'esercente e' tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati            
l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative                  
planimetrie.                                                                    
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla              
lett. a) del comma 3, l'esercente e' tenuto a dare comunicazione                
preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta                 
giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere             
corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la              
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica                          
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.                   
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a                  
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali            
degli interventi. Dei programmi e' dato avviso nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate            
sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta             
urgenza per i quali e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della               
Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.            
7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono              
stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande                
devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del               
richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla                   
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.                           
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei                 
seguenti importi per ogni elettrodotto, o piu' tratte del medesimo              
elettrodotto: Lire 300.000 fino a cinque Km.; Lire 600.000 oltre i              
cinque Km. e fino a venti Km.; Lire 1.000.000 oltre i venti Km. Gli             
importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato            
mediante provvedimento della Giunta regionale.                                  
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o piu'             
Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel             
cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto,                  
acquisito il parere delle Province interessate.".                               
2. L'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 3                                                                         
Procedimento autorizzatorio                                                     
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,                         
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono             
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni                    
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato                 
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio            
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse              
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,               
entro il termine del deposito.                                                  
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri              
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,              
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi                  
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i               
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso           
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio              
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,             
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,                     
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della            
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver             
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di           
contrastanti pronunce.                                                          
3. La Provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la               
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia                
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento              
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.                                       
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle                       
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel               
caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte                
della Provincia.".                                                              
3. L'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 4                                                                         
Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione                        
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti               
disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici           
della popolazione residente.                                                    
2. L'ARPA e' tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di           
cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di                      
esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.".           
4. Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"2. Il Comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lett. a) del            
comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la             
dichiarazione prevista al comma 1.".                                            
5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.                              
6. L'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 7                                                                         
Concessioni edilizie                                                            
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a            
concessione edilizia.                                                           
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e                 
secondarie con strutture di fondazione e' soggetta a concessione                
edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977,             
n. 10, recante "Norme per la edificabilita' dei suoli" e dell'art. 30           
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante            
"Tutela e uso del territorio".".                                                
7. L'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 9                                                                         
Collaudo                                                                        
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a              
collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro               
anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state           
presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto             
3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del DI 21 marzo           
1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della Legge 28           
giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione,                    
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.                      
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti           
in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati                  
professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto al             
titolare dell'autorizzazione.                                                   
3. In sede di collaudo devono accertarsi:                                       
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;                                           
b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche             
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;                             
c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle            
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;                            
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto                      
dall'autorizzazione stessa;                                                     
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.             
4. Il collaudo di linee fino a 15.000 volt sottoposte ad                        
autorizzazione puo' essere effettuato singolarmente o per un insieme            
di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica           
collegata ad una medesima unita' di produzione o di trasformazione;             
in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.                    
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano                
state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere                  
conformi a modelli unificati gia' sottoposti a verifica e collaudi              
tipo, secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1989, n. 339, e             
dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti            
di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato                
dell'esercente.                                                                 
6. Il certificato di collaudo e' trasmesso alla Provincia che in caso           
di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.                     
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si             
intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese                
esercenti attivita' elettriche di dichiarazione di conformita'                  
dell'opera alle vigenti disposizioni.".                                         
8.  All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole "L'Ente che ha              
rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite da "La Provincia".                 
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole                  
successive a "della Regione" sono soppresse.                                    
10. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993 e'                   
aggiunto il seguente:                                                           
"4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i               
quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di                
collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte                 
dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al            
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".                  
11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.                            
NOTE ALL'ART. 90                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 concerne Norme in materia di opere           
relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega            
di funzioni amministrative.                                                     
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed           
impianti elettrici                                                              
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il           
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,           
la cui tensione nominale sia compresa fra 401 e 150 mila volts, di              
opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti sono                  
soggetti ad autorizzazione, che puo' motivatamente imporre obblighi             
speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione e' rilasciata             
nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della                  
presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli             
atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica              
tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione             
territoriale regionale.                                                         
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle linee             
ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la                  
distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale non sia            
superiore a quattrocento volts, alle linee in cavo la cui tensione              
nominale non sia superiore a cinquemila volts, alle opere accessorie,           
nonche' alle varianti di quelle esistenti. Coloro che esercitano                
linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione sono tenuti a                  
fornire semestralmente, ai Comuni interessati, l'elenco delle nuove             
linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.                          
3. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a                  
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali            
degli interventi. Dei programmi e' dato avviso nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate            
in via prioritaria sulla base di detti programmi annuali, salvi i               
casi di sopravvenuta urgenza.                                                   
4. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono              
stabilite con atto amministrativo. Tali domande devono essere                   
trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le             
domande sono corredate da:                                                      
a) una relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica                
dell'opera;                                                                     
b) l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.           
Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa, aggiornate            
annualmente dalla Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT                
relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: Lire           
300 mila per gli elettrodotti fino a cinque km.; Lire 600 mila per              
gli elettrodotti oltre i cinque km e fino a venti km; Lire un milione           
per gli elettrodotti oltre i venti km.                                          
5. Gli enti e le imprese che, ai sensi dei nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4             
della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 recante la "Istituzione                    
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso             
delle imprese esercenti le industrie elettriche", esercitano                    
l'attivita' di trasporto, trasformazione e distribuzione di energia             
elettrica, oltre alla documentazione di cui al comma 4, devono                  
allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio             
di attivita' elettriche.                                                        
6. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad adottare, sotto la              
propria responsabilita', nella costruzione e nell'esercizio degli               
impianti, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle               
norme vigenti e a darne atto, con apposite dichiarazioni, in sede di            
progetto, di direzione dei lavori e di collaudo.                                
7. Nel caso che le opere interessino il territorio di due o piu'                
province il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Giunta                     
regionale, acquisito il parere delle Province interessate. In tal               
caso la relativa domanda e' presentata alla Regione, fermi restando i           
termini del procedimento stabiliti all'art. 3.".                                
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 3 - Procedimento autorizzatorio                                           
1. La domanda di autorizzazione e i relativi allegati, fermo restando           
l'obbligo di invio al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni           
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111, RD 11 dicembre 1933, n.               
1775 recante il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque            
e sugli impianti elettrici", sono depositati per sessanta giorni                
consecutivi presso i competenti uffici della Provincia. Inoltre,                
l'avviso contenente, per estratto, il testo della domanda di                    
autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, la categoria           
dell'elettrodotto e l'indicazione del territorio attraversato,                  
nonche' degli uffici nei quali i suddetti atti sono depositati, e'              
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed e' affisso, per            
sessanta giorni consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni nei cui               
territorio e prevista la costruzione dell'impianto progettato.                  
Chiunque vi abbia interesse puo' prendere visione del progetto e                
presentare osservazioni ed opposizioni entro il termine del deposito.           
2. Nei casi previsti dall'art. 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,            
gli enti e gli organi interessati si devono pronunciare entro novanta           
giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi inutilmente i quali             
si intende acquisito il loro assenso, salvo quanto disposto dall'art.           
17, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente norme sul            
procedimento amministrativo. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo           
aver promosso adeguate forme di coordinamento, decidere                         
definitivamente nel caso di contrastanti pronunce.                              
3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato, in particolare, al           
previo accertamento dell'assenza di pregiudizio per la salute e                 
l'incolumita' della popolazione, ai sensi dell'art. 4 e della                   
regolarita' delle opere in riferimento ai vincoli derivanti dagli               
strumenti di pianificazione territoriale regionale o infraregionale.            
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve                     
concludersi entro centocinquanta giorni dalla presentazione della               
domanda. Il provvedimento finale deve esprimere le valutazioni sulle            
osservazioni ed opposizioni presentate, esaminandole singolarmente o            
per gruppi. Il termine e' interrotto nel caso in cui al richiedente             
vengano domandati chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e              
riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della                   
ricezione degli atti o delle notizie richieste.                                 
5. Per le linee ed impianti aventi tensione compresa tra 401 e 30               
mila volts, il richiedente puo' dichiarare nella domanda, allegando             
la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti gli            
enti, organi ed amministrazioni interessati e quello dei proprietari            
dei terreni attraversati. In tal caso il richiedente contestualmente            
si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o condizioni contenute nei            
predetti assensi.                                                               
6. Nei casi previsti al comma 5, purche' la linea od impianto non               
ricada in zone soggette a specifica tutela definite in particolare              
dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed inoltre             
purche' non siano state presentate osservazioni od opposizioni ai               
sensi del comma 1 l'autorizzazione si intende rilasciata qualora                
l'Amministrazione provinciale non abbia assunto il relativo                     
provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione della                    
domanda.".                                                                      
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione              
1. In sede progetto devono essere valutati, secondo le vigenti                  
disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici           
della popolazione residente nonche' il rischio di scarica.                      
2. L'Unita' sanitaria locale competente per territorio e' tenuta a              
verificare in via preventiva che i livelli di esposizione risultino             
inferiori ai valori limite di cui al comma 1, comunicando le                    
risultanze alla Provincia entro novanta giorni dal ricevimento del              
progetto, trasmesso a tal fine dal richiedente l'autorizzazione.".              
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 5 - Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere            
omissis                                                                         
2. Il provvedimento di autorizzazione relativo alle linee ed impianti           
da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha           
di per se' solo, e senza bisogno di farne specifica menzione, il                
valore di dichiarazione di pubblica utilita' con efficacia di                   
indifferibilita' ed urgenza delle opere relative, ai sensi                      
dell'articolo 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342, recante "Norme                   
integrative della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al           
coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate             
da enti e imprese diversi dall'ENEL SpA.".                                      
Comma 5                                                                         
6) Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 6 - Autorizzazione all'inizio delle costruzioni                           
1. Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 113 del TU 11 dicembre           
1933, n. 1775, i soggetti che abbiano presentato una richiesta ai               
sensi dell'art. 2 della presente legge, possono proporre motivata e             
documentata istanza per essere autorizzati, in via provvisoria,                 
all'inizio delle costruzioni, impegnandosi ad adempiere alle                    
prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel provvedimento di            
autorizzazione definitiva, ovvero alla demolizione delle opere in               
caso di negata autorizzazione.                                                  
2. Tale autorizzazione puo' essere rilasciata fino alla scadenza dei            
termini previsti dall'art. 3.                                                   
3. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalita' di                   
deposito della cauzione che il richiedente l'autorizzazione                     
provvisoria deve rilasciare prima dell'inizio delle costruzioni.                
4. Anche ai provvedimenti di autorizzazione provvisoria si applicano            
le disposizioni di cui all'art. 5.".                                            
Comma 6                                                                         
7) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 7 - Concessioni edilizie                                                  
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a            
concessione edilizia.                                                           
2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine              
elettriche e' soggetta a concessione edilizia gratuita, ai sensi                
dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per la           
edificabilita' dei suoli" e dell'art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 4 e successive modificazioni recante "Tutela e uso del                       
territorio".".                                                                  
Comma 7                                                                         
8) Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota             
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 9 - Collaudo                                                              
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a              
collaudo da parte dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, entro           
quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non               
siano state presentate opposizioni dal Ministero delle Poste e                  
Telecomunicazioni, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni           
finali e transitorie" del DI 21 marzo 1988, con il quale sono state             
approvate, in esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339, le norme           
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee           
elettriche esterne.                                                             
2. In sede di collaudo devono accertarsi:                                       
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;                                           
b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche             
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;                             
c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle            
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;                            
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto                      
dall'autorizzazione stessa;                                                     
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.             
3. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la            
linea attesti essere gia' stati sottoposti a verifica e collaudo di             
tipo, secondo le vigenti norme.                                                 
4. L'esito negativo del collaudo comporta la revoca                             
dell'autorizzazione rilasciata.                                                 
5. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare               
dell'autorizzazione.".                                                          
Comma 8                                                                         
9) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota            
1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:                 
"Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse                        
1. La Provincia puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo            
spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati,            
definendo contestualmente un equo indennizzo da corrispondere, da               
parte dei soggetti interessati, al titolare dell'impianto da spostare           
o modificare.                                                                   
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione                
della variante da eseguire ed ha efficacia di dichiarazione di                  
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'.".                               
Comma 9                                                                         
10) Il testo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993,                
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni delegate                        
omissis                                                                         
3. Le Province, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a                
quello di riferimento, presentano alla Regione una relazione                    
sull'attivita' svolta, indicando gli obiettivi raggiunti ed                     
esprimendo una valutazione sugli obiettivi medesimi riferita agli               
atti di indirizzo e coordinamento della Regione.".                              
Comma 10                                                                        
11) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota           
1) al presente articolo, cosi' come integrato, e' il seguente:                  
"Art. 15 - Norme transitorie                                                    
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30           
mila volts, gia' in esercizio prima della data di entrata in vigore             
della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata                     
l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta,                
devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della                  
Provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da:            
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro               
tracciati in scala 1:25.000;                                                    
b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' da un           
tecnico qualificato iscritto nel competente Albo professionale, con             
la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli           
impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in                   
materia; per impianti di proprieta' dell'ENEL - Societa' per azioni o           
di Aziende municipalizzate tale relazione puo' essere sottoscritta              
dai loro legali rappresentanti.                                                 
2. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza,            
approva l'elenco degli impianti e provvede alla pubblicazione nel               
Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco                  
equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge,           
fermi restando gli obblighi gia' assunti dal richiedente verso le               
Amministrazioni pubbliche interessate.                                          
3. Le autorizzazioni relative alle domande presentate nei novanta               
giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente                 
legge, sono rilasciate in base alle disposizioni della stessa. A tal            
fine la Regione trasmette le relative pratiche alle Province                    
territorialmente competenti entro novanta giorni dall'entrata in                
vigore della presente legge.                                                    
4. Per le domande presentate in data anteriore al termine di cui al             
comma 3, l'istruttoria viene completata dal Servizio provinciale                
Difesa del suolo competente per territorio secondo la procedura                 
preesistente e l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta                   
regionale.                                                                      
4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i                
quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di                
collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte                 
dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al            
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".                  
Comma 11                                                                        
12) Il testo dell'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota           
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 17 - Spese per le funzioni delegate                                       
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Province per              
l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.                      
2. La Giunta regionale e' autorizzata a ripartire tra le Province,              
con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio                  
regionale, previa valutazione dell'attivita' effettivamente svolta da           
ciascun Ente delegato che dovra' risultare dalla relazione di cui al            
comma 3 dell'art. 13.                                                           
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella               
parte spesa del bilancio di previsione che verra' dotato della                  
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di                
bilancio o di variazione del bilancio, a norma di quanto disposto dal           
comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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