LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione II
Semplificazioni in materia
di distribuzione di energia elettrica
Art. 90
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1993
1. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante "Norme in
materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila volts. Delega di funzioni amministrative", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di linee e impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,
la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di
opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti che
implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella
autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che puo'
motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni.
L'autorizzazione e' rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e
delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura
del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone
soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli
strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle
seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e
la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.
3. Non sono altresi' soggette ad autorizzazione:
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti
di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi
interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti
esistenti.
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2
l'esercente e' tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati
l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative
planimetrie.
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla
lett. a) del comma 3, l'esercente e' tenuto a dare comunicazione
preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta
giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere
corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali
degli interventi. Dei programmi e' dato avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate
sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta
urgenza per i quali e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.
7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono
stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande
devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del
richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei
seguenti importi per ogni elettrodotto, o piu' tratte del medesimo
elettrodotto: Lire 300.000 fino a cinque Km.; Lire 600.000 oltre i
cinque Km. e fino a venti Km.; Lire 1.000.000 oltre i venti Km. Gli
importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato
mediante provvedimento della Giunta regionale.
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o piu'
Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel
cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto,
acquisito il parere delle Province interessate.".
2. L'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,
entro il termine del deposito.
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di
contrastanti pronunce.
3. La Provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel
caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte
della Provincia.".
3. L'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti
disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici
della popolazione residente.
2. L'ARPA e' tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di
cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di
esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.".
4. Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal
seguente:
"2. Il Comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lett. a) del
comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la
dichiarazione prevista al comma 1.".
5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.
6. L'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a
concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e
secondarie con strutture di fondazione e' soggetta a concessione
edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, recante "Norme per la edificabilita' dei suoli" e dell'art. 30
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante
"Tutela e uso del territorio".".
7. L'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a
collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro
anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state
presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto
3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del DI 21 marzo
1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della Legge 28
giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione,
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti
in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati
professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto al
titolare dell'autorizzazione.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto
dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.
4. Il collaudo di linee fino a 15.000 volt sottoposte ad
autorizzazione puo' essere effettuato singolarmente o per un insieme
di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica
collegata ad una medesima unita' di produzione o di trasformazione;
in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano
state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere
conformi a modelli unificati gia' sottoposti a verifica e collaudi
tipo, secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1989, n. 339, e
dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti
di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato
dell'esercente.
6. Il certificato di collaudo e' trasmesso alla Provincia che in caso
di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si
intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese
esercenti attivita' elettriche di dichiarazione di conformita'
dell'opera alle vigenti disposizioni.".
8. All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole "L'Ente che ha
rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite da "La Provincia".
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole
successive a "della Regione" sono soppresse.
10. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993 e'
aggiunto il seguente:
"4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i
quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di
collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte
dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".
11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 90
Rubrica
1) La L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 concerne Norme in materia di opere
relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega
di funzioni amministrative.
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed
impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,
la cui tensione nominale sia compresa fra 401 e 150 mila volts, di
opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti sono
soggetti ad autorizzazione, che puo' motivatamente imporre obblighi
speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione e' rilasciata
nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della
presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli
atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica
tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione
territoriale regionale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle linee
ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale non sia
superiore a quattrocento volts, alle linee in cavo la cui tensione
nominale non sia superiore a cinquemila volts, alle opere accessorie,
nonche' alle varianti di quelle esistenti. Coloro che esercitano
linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione sono tenuti a
fornire semestralmente, ai Comuni interessati, l'elenco delle nuove
linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali
degli interventi. Dei programmi e' dato avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate
in via prioritaria sulla base di detti programmi annuali, salvi i
casi di sopravvenuta urgenza.
4. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono
stabilite con atto amministrativo. Tali domande devono essere
trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le
domande sono corredate da:
a) una relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica
dell'opera;
b) l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa, aggiornate
annualmente dalla Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT
relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: Lire
300 mila per gli elettrodotti fino a cinque km.; Lire 600 mila per
gli elettrodotti oltre i cinque km e fino a venti km; Lire un milione
per gli elettrodotti oltre i venti km.
5. Gli enti e le imprese che, ai sensi dei nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4
della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 recante la "Istituzione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche", esercitano
l'attivita' di trasporto, trasformazione e distribuzione di energia
elettrica, oltre alla documentazione di cui al comma 4, devono
allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio
di attivita' elettriche.
6. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad adottare, sotto la
propria responsabilita', nella costruzione e nell'esercizio degli
impianti, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle
norme vigenti e a darne atto, con apposite dichiarazioni, in sede di
progetto, di direzione dei lavori e di collaudo.
7. Nel caso che le opere interessino il territorio di due o piu'
province il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Giunta
regionale, acquisito il parere delle Province interessate. In tal
caso la relativa domanda e' presentata alla Regione, fermi restando i
termini del procedimento stabiliti all'art. 3.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione e i relativi allegati, fermo restando
l'obbligo di invio al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111, RD 11 dicembre 1933, n.
1775 recante il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici", sono depositati per sessanta giorni
consecutivi presso i competenti uffici della Provincia. Inoltre,
l'avviso contenente, per estratto, il testo della domanda di
autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, la categoria
dell'elettrodotto e l'indicazione del territorio attraversato,
nonche' degli uffici nei quali i suddetti atti sono depositati, e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed e' affisso, per
sessanta giorni consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni nei cui
territorio e prevista la costruzione dell'impianto progettato.
Chiunque vi abbia interesse puo' prendere visione del progetto e
presentare osservazioni ed opposizioni entro il termine del deposito.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
gli enti e gli organi interessati si devono pronunciare entro novanta
giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi inutilmente i quali
si intende acquisito il loro assenso, salvo quanto disposto dall'art.
17, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente norme sul
procedimento amministrativo. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo
aver promosso adeguate forme di coordinamento, decidere
definitivamente nel caso di contrastanti pronunce.
3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato, in particolare, al
previo accertamento dell'assenza di pregiudizio per la salute e
l'incolumita' della popolazione, ai sensi dell'art. 4 e della
regolarita' delle opere in riferimento ai vincoli derivanti dagli
strumenti di pianificazione territoriale regionale o infraregionale.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve
concludersi entro centocinquanta giorni dalla presentazione della
domanda. Il provvedimento finale deve esprimere le valutazioni sulle
osservazioni ed opposizioni presentate, esaminandole singolarmente o
per gruppi. Il termine e' interrotto nel caso in cui al richiedente
vengano domandati chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e
riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della
ricezione degli atti o delle notizie richieste.
5. Per le linee ed impianti aventi tensione compresa tra 401 e 30
mila volts, il richiedente puo' dichiarare nella domanda, allegando
la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti gli
enti, organi ed amministrazioni interessati e quello dei proprietari
dei terreni attraversati. In tal caso il richiedente contestualmente
si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o condizioni contenute nei
predetti assensi.
6. Nei casi previsti al comma 5, purche' la linea od impianto non
ricada in zone soggette a specifica tutela definite in particolare
dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed inoltre
purche' non siano state presentate osservazioni od opposizioni ai
sensi del comma 1 l'autorizzazione si intende rilasciata qualora
l'Amministrazione provinciale non abbia assunto il relativo
provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda.".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione
1. In sede progetto devono essere valutati, secondo le vigenti
disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici
della popolazione residente nonche' il rischio di scarica.
2. L'Unita' sanitaria locale competente per territorio e' tenuta a
verificare in via preventiva che i livelli di esposizione risultino
inferiori ai valori limite di cui al comma 1, comunicando le
risultanze alla Provincia entro novanta giorni dal ricevimento del
progetto, trasmesso a tal fine dal richiedente l'autorizzazione.".
Comma 4
5) Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere
omissis
2. Il provvedimento di autorizzazione relativo alle linee ed impianti
da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha
di per se' solo, e senza bisogno di farne specifica menzione, il
valore di dichiarazione di pubblica utilita' con efficacia di
indifferibilita' ed urgenza delle opere relative, ai sensi
dell'articolo 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342, recante "Norme
integrative della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al
coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate
da enti e imprese diversi dall'ENEL SpA.".
Comma 5
6) Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 6 - Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
1. Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 113 del TU 11 dicembre
1933, n. 1775, i soggetti che abbiano presentato una richiesta ai
sensi dell'art. 2 della presente legge, possono proporre motivata e
documentata istanza per essere autorizzati, in via provvisoria,
all'inizio delle costruzioni, impegnandosi ad adempiere alle
prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel provvedimento di
autorizzazione definitiva, ovvero alla demolizione delle opere in
caso di negata autorizzazione.
2. Tale autorizzazione puo' essere rilasciata fino alla scadenza dei
termini previsti dall'art. 3.
3. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalita' di
deposito della cauzione che il richiedente l'autorizzazione
provvisoria deve rilasciare prima dell'inizio delle costruzioni.
4. Anche ai provvedimenti di autorizzazione provvisoria si applicano
le disposizioni di cui all'art. 5.".
Comma 6
7) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 7 - Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a
concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine
elettriche e' soggetta a concessione edilizia gratuita, ai sensi
dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per la
edificabilita' dei suoli" e dell'art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 4 e successive modificazioni recante "Tutela e uso del
territorio".".
Comma 7
8) Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 9 - Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a
collaudo da parte dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, entro
quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non
siano state presentate opposizioni dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni
finali e transitorie" del DI 21 marzo 1988, con il quale sono state
approvate, in esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339, le norme
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
elettriche esterne.
2. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto
dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.
3. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la
linea attesti essere gia' stati sottoposti a verifica e collaudo di
tipo, secondo le vigenti norme.
4. L'esito negativo del collaudo comporta la revoca
dell'autorizzazione rilasciata.
5. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare
dell'autorizzazione.".
Comma 8
9) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1. La Provincia puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo
spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati,
definendo contestualmente un equo indennizzo da corrispondere, da
parte dei soggetti interessati, al titolare dell'impianto da spostare
o modificare.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione
della variante da eseguire ed ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'.".
Comma 9
10) Il testo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993,
citata alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e'
il seguente:
"Art. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
omissis
3. Le Province, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a
quello di riferimento, presentano alla Regione una relazione
sull'attivita' svolta, indicando gli obiettivi raggiunti ed
esprimendo una valutazione sugli obiettivi medesimi riferita agli
atti di indirizzo e coordinamento della Regione.".
Comma 10
11) Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, cosi' come integrato, e' il seguente:
"Art. 15 - Norme transitorie
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30
mila volts, gia' in esercizio prima della data di entrata in vigore
della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata
l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta,
devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della
Provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro
tracciati in scala 1:25.000;
b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' da un
tecnico qualificato iscritto nel competente Albo professionale, con
la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli
impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in
materia; per impianti di proprieta' dell'ENEL - Societa' per azioni o
di Aziende municipalizzate tale relazione puo' essere sottoscritta
dai loro legali rappresentanti.
2. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza,
approva l'elenco degli impianti e provvede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco
equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge,
fermi restando gli obblighi gia' assunti dal richiedente verso le
Amministrazioni pubbliche interessate.
3. Le autorizzazioni relative alle domande presentate nei novanta
giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono rilasciate in base alle disposizioni della stessa. A tal
fine la Regione trasmette le relative pratiche alle Province
territorialmente competenti entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. Per le domande presentate in data anteriore al termine di cui al
comma 3, l'istruttoria viene completata dal Servizio provinciale
Difesa del suolo competente per territorio secondo la procedura
preesistente e l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta
regionale.
4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i
quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di
collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte
dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".
Comma 11
12) Il testo dell'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 17 - Spese per le funzioni delegate
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Province per
l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a ripartire tra le Province,
con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio
regionale, previa valutazione dell'attivita' effettivamente svolta da
ciascun Ente delegato che dovra' risultare dalla relazione di cui al
comma 3 dell'art. 13.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella
parte spesa del bilancio di previsione che verra' dotato della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di
bilancio o di variazione del bilancio, a norma di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.".