REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XI                                                                     
    Energia                                                                     
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di energia                                              
          Art. 88                                                               
Convenzioni                                                                     
1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi              
con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in             
applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della Legge 25              
agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali            
alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle            
Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza              
nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica              
locale.                                                                         
NOTE ALL'ART. 88                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della Legge 25 agosto           
1991, n. 282 concernente Riforma dell'ENEA", e' il seguente:                    
"Art. 2                                                                         
omissis                                                                         
2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente             
articolo:                                                                       
omissis                                                                         
b) conclude accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e           
di Bolzano, gli Enti locali e le imprese degli Enti locali di cui               
alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per tali accordi la partecipazione           
dell'ENEA alle spese non puo' superare il 70 per cento, ivi comprese            
le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto                        
dall'articolo 4;                                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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