LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 88
Convenzioni
1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi
con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in
applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della Legge 25
agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali
alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle
Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza
nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica
locale.
NOTE ALL'ART. 88
Comma 1
Il testo della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della Legge 25 agosto
1991, n. 282 concernente Riforma dell'ENEA", e' il seguente:
"Art. 2
omissis
2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente
articolo:
omissis
b) conclude accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, gli Enti locali e le imprese degli Enti locali di cui
alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per tali accordi la partecipazione
dell'ENEA alle spese non puo' superare il 70 per cento, ivi comprese
le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto
dall'articolo 4;
omissis".