LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 87
Esercizio delle funzioni conferite
1. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi
degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della
programmazione energetica regionale nonche' delle direttive regionali
da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge in attuazione dei principi della semplificazione e
dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.