REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XI                                                                     
    Energia                                                                     
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di energia                                              
          Art. 87                                                               
Esercizio delle funzioni conferite                                              
1. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi            
degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della                       
programmazione energetica regionale nonche' delle direttive regionali           
da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente                
legge in attuazione dei principi della semplificazione e                        
dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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