LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 86
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso
razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti
rinnovabili.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei
progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale,
con particolare riferimento alla individuazione delle aree che
risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di
teleriscaldamento nonche' dei limiti e dei criteri nel cui ambito
deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte
di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi
dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per
la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche
attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della
legislazione regionale in materia.
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da
specifiche disposizioni legislative statali.
NOTA ALL'ART. 86
Comma 2
Il testo dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 concernente
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, e' il seguente:
"Art. 6 - Teleriscaldamento
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di
impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri
nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome,
gli Enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.".