REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XI                                                                     
    Energia                                                                     
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di energia                                              
          Art. 86                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso                  
razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti                    
rinnovabili.                                                                    
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:                                    
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei            
progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale,            
con particolare riferimento alla individuazione delle aree che                  
risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di              
teleriscaldamento nonche' dei limiti e dei criteri nel cui ambito               
deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte           
di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi                    
dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;                                  
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per            
la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche               
attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della               
legislazione regionale in materia.                                              
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da             
specifiche disposizioni legislative statali.                                    
NOTA ALL'ART. 86                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 concernente              
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di             
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo               
delle fonti rinnovabili di energia, e' il seguente:                             
"Art. 6 - Teleriscaldamento                                                     
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro              
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente               
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di           
impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri           
nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome,             
gli Enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di           
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di            
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.".             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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