REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XI                                                                     
    Energia                                                                     
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di energia                                              
          Art. 85                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province concorrono alla determinazione della politica                    
energetica regionale secondo quanto previsto dal presente Capo ed               
esercitano le seguenti funzioni:                                                
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo           
sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con                   
particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale                      
dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico,                
salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2                   
dell'art. 86;                                                                   
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli                  
impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle                 
competenze dello Stato;                                                         
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti             
di trasporto e distribuzione dell'energia;                                      
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni            
di coltivazione delle risorse geotermiche;                                      
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo                    
stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei                   
giacimenti;                                                                     
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche           
di cui al comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998;                        
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni                      
legislative statali.                                                            
NOTA ALL'ART. 85                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato              
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 84.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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