REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XI                                                                     
    Energia                                                                     
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di energia                                              
          Art. 84                                                               
Definizioni e funzioni della Regione                                            
1. Il presente Capo disciplina le funzioni relative alla materia                
energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del DLgs n. 112           
del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia                  
energia le attivita' relative alla ricerca, coltivazione, produzione,           
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di           
energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche,                
l'elettricita', l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale,              
nonche' le attivita' inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti,           
sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono                 
comprese nella materia altresi' le attivita' di servizio a sostegno             
delle medesime attivita'.                                                       
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee            
di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano               
energetico regionale, nonche' l'adozione di atti di indirizzo e                 
coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il               
piano di cui al presente comma e' predisposto ed approvato secondo le           
modalita' previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e            
definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani                       
territoriali di coordinamento provinciale.                                      
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:                
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonche' di              
progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile           
del sistema energetico regionale;                                               
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilita'                   
finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di              
loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1                
dell'art. 86;                                                                   
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e                    
coordinamento fissate in ambito nazionale, di attivita' di ricerca              
applicata, nonche' di attivita' sperimentali e dimostrative, anche              
attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;              
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi                    
energetici di pubblica utilita' di interesse regionale;                         
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel                    
territorio regionale;                                                           
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la                    
localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di                   
impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e            
la distribuzione di energia;                                                    
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi            
di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse                     
geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del              
1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1                 
dell'art. 33 del medesimo decreto;                                              
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attivita' ed i            
servizi che interessano i rispettivi territori.                                 
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso                  
razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le                 
funzioni concernenti:                                                           
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione            
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici,                 
gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di                 
energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso            
consumo specifico, nonche' di iniziative utilizzanti tecnologie che             
non abbiano raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio, nel              
rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito             
nazionale;                                                                      
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo           
e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza                  
energetica;                                                                     
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per                 
l'attuazione del DPR 26 agosto 1993, n. 412;                                    
d) l'assistenza agli Enti locali per le attivita' di informazione e             
orientamento degli utenti finali dell'energia;                                  
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli             
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,                     
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.                    
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle            
lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento                 
finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono                 
adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.                        
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione                  
esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni           
conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione               
delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, nonche'           
ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle                 
funzioni amministrative di competenza regionale.                                
NOTE ALL'ART. 84                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli artt. 30 e 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla           
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                             
"Art. 30 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
1. Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in tema di             
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,                   
all'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che              
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non              
siano attribuite agli Enti locali ai sensi dell'articolo 31.                    
2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12,           
14 e 30 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli              
concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente                  
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al                   
medesimo articolo 30 della Legge n. 10 del 1991 trasferite alle                 
Regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8           
della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                               
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle                     
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12             
della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato alla Conferenza                  
unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini            
dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle            
singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei            
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto              
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.                        
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita' di            
cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della Legge 9           
gennaio 1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le           
loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle                  
disponibilita' conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma           
12, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.                                        
5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti                    
attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del DPR 26 agosto 1993,            
n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di           
informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e             
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e               
controllo degli impianti termici. Le Regioni riferiscono annualmente            
alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del DPR 26 agosto           
1993, n. 412, nei rispettivi territori.".                                       
"Art. 34 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato                   
relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione             
di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono            
delegate alle Regioni che le esercitano nell'osservanza degli                   
indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei                  
programmi nazionali di ricerca.                                                 
2. Sono altresi' delegate alle Regioni le funzioni di polizia                   
mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli                 
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche' le                
funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su              
terraferma.                                                                     
3. Sono delegate alle Regioni la concessione e l'erogazione degli               
ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei              
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di             
sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii               
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree                
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.              
4. E' altresi' delegata alle Regioni la determinazione delle tariffe            
entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).           
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono           
devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali                    
provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati             
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).                                          
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di               
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione                   
all'autorita' regionale competente, la quale provvede alla                      
trasmissione dei dati al Ministero dell'Industria, del Commercio e              
dell'Artigianato per i compiti di spettanza di questo.                          
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di informazione delle                 
imprese nei confronti dei Comuni, i quali trasmettono all'autorita'             
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.                     
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti               
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle           
Regioni ai sensi dei presente articolo.".                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36                      
concernente Disposizioni in materia di programmazione e                         
pianificazione territoriale, e' il seguente:                                    
"Art. 4 - Piani di settore                                                      
1. Al fine di analizzare le situazioni e le tendenze di uno o piu'              
settori ovvero di sistemi funzionali, individuare scenari-obiettivi,            
progettare schemi di azioni strategiche e schemi di allestimento e              
perfezionamento di sistemi informativi, la Regione puo' dotarsi di              
Piani di settore.                                                               
2. I Piani di settore sono predisposti dalla Giunta regionale con il            
concorso delle Province, del Circondario di Rimini, delle Comunita'             
Montane e delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e            
di Cesena, di norma mediante parere su uno schema di piano                      
preventivamente disposto dalla Giunta regionale, ovvero, se ritenuto            
necessario con provvedimento dei Consiglio regionale, mediante la               
predisposizione di piani infraregionali di settore.                             
3. I Piani di settore sono approvati con le modalita' previste                  
dall'art. 3; essi sono attuati per mezzo dei programmi e progetti di            
cui al secondo comma dell'art. 3 ovvero attraverso integrazioni e               
modifiche al Programma regionale di sviluppo.                                   
4. Il Piano di settore che assuma determinazioni di specifica                   
rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le                    
determinazioni del Piano territoriale regionale e' adottato come                
proposta di variante al Piano territoriale regionale stesso secondo             
le procedure previste dalla presente legge.".                                   
Comma 3                                                                         
3) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998,              
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente           
articolo.                                                                       
4) Il testo della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del DLgs n. 112             
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                       
"Art. 33 - Funzioni e compiti riservati allo Stato                              
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:           
omissis                                                                         
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da                        
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,              
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;                                    
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il DPR 26 agosto 1993, n. 412 concerne Regolamento recante norme             
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione            
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei               
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9           
gennaio 1991, n. 10.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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