LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 84
Definizioni e funzioni della Regione
1. Il presente Capo disciplina le funzioni relative alla materia
energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del DLgs n. 112
del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia
energia le attivita' relative alla ricerca, coltivazione, produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di
energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche,
l'elettricita', l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale,
nonche' le attivita' inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti,
sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono
comprese nella materia altresi' le attivita' di servizio a sostegno
delle medesime attivita'.
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee
di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano
energetico regionale, nonche' l'adozione di atti di indirizzo e
coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il
piano di cui al presente comma e' predisposto ed approvato secondo le
modalita' previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e
definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani
territoriali di coordinamento provinciale.
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonche' di
progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale;
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilita'
finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di
loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1
dell'art. 86;
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e
coordinamento fissate in ambito nazionale, di attivita' di ricerca
applicata, nonche' di attivita' sperimentali e dimostrative, anche
attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi
energetici di pubblica utilita' di interesse regionale;
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel
territorio regionale;
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la
localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di
impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e
la distribuzione di energia;
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi
di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse
geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del
1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1
dell'art. 33 del medesimo decreto;
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attivita' ed i
servizi che interessano i rispettivi territori.
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso
razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le
funzioni concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici,
gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di
energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso
consumo specifico, nonche' di iniziative utilizzanti tecnologie che
non abbiano raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio, nel
rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito
nazionale;
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo
e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza
energetica;
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per
l'attuazione del DPR 26 agosto 1993, n. 412;
d) l'assistenza agli Enti locali per le attivita' di informazione e
orientamento degli utenti finali dell'energia;
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle
lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento
finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono
adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione
esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni
conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, nonche'
ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle
funzioni amministrative di competenza regionale.
NOTE ALL'ART. 84
Comma 1
1) Il testo degli artt. 30 e 34 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla
nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 30 - Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in tema di
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,
all'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non
siano attribuite agli Enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12,
14 e 30 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli
concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al
medesimo articolo 30 della Legge n. 10 del 1991 trasferite alle
Regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12
della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato alla Conferenza
unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle
singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita' di
cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della Legge 9
gennaio 1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le
loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle
disponibilita' conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma
12, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti
attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del DPR 26 agosto 1993,
n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di
informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e
controllo degli impianti termici. Le Regioni riferiscono annualmente
alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del DPR 26 agosto
1993, n. 412, nei rispettivi territori.".
"Art. 34 - Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato
relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione
di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono
delegate alle Regioni che le esercitano nell'osservanza degli
indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei
programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle Regioni le funzioni di polizia
mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche' le
funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
3. Sono delegate alle Regioni la concessione e l'erogazione degli
ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di
sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle Regioni la determinazione delle tariffe
entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono
devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali
provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione
all'autorita' regionale competente, la quale provvede alla
trasmissione dei dati al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di informazione delle
imprese nei confronti dei Comuni, i quali trasmettono all'autorita'
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
Regioni ai sensi dei presente articolo.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36
concernente Disposizioni in materia di programmazione e
pianificazione territoriale, e' il seguente:
"Art. 4 - Piani di settore
1. Al fine di analizzare le situazioni e le tendenze di uno o piu'
settori ovvero di sistemi funzionali, individuare scenari-obiettivi,
progettare schemi di azioni strategiche e schemi di allestimento e
perfezionamento di sistemi informativi, la Regione puo' dotarsi di
Piani di settore.
2. I Piani di settore sono predisposti dalla Giunta regionale con il
concorso delle Province, del Circondario di Rimini, delle Comunita'
Montane e delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e
di Cesena, di norma mediante parere su uno schema di piano
preventivamente disposto dalla Giunta regionale, ovvero, se ritenuto
necessario con provvedimento dei Consiglio regionale, mediante la
predisposizione di piani infraregionali di settore.
3. I Piani di settore sono approvati con le modalita' previste
dall'art. 3; essi sono attuati per mezzo dei programmi e progetti di
cui al secondo comma dell'art. 3 ovvero attraverso integrazioni e
modifiche al Programma regionale di sviluppo.
4. Il Piano di settore che assuma determinazioni di specifica
rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le
determinazioni del Piano territoriale regionale e' adottato come
proposta di variante al Piano territoriale regionale stesso secondo
le procedure previste dalla presente legge.".
Comma 3
3) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
4) Il testo della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del DLgs n. 112
del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 33 - Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
omissis
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
omissis".
Comma 4
5) Il DPR 26 agosto 1993, n. 412 concerne Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9
gennaio 1991, n. 10.