REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO X                                                                      
    Pesca marittima e maricoltura                                               
          Art. 82                                                               
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979                                               
1. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3,                
recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle                   
attivita' ittiche", le parole "vanno indirizzate al Presidente della            
Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "vanno indirizzate               
alla Provincia competente per territorio".                                      
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo                  
dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.                                           
3. Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla             
lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei                    
contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative                
attraverso i propri servizi".                                                   
4. Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole              
"della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "della                  
Provincia".                                                                     
NOTE ALL'ART. 82                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 3 del 1979 e' citata alla nota all'art. 79.                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 1979, citata            
alla nota all'art. 79, cosi' come modificato, e' il seguente:                   
"Art. 7                                                                         
1. Le domande di contributo vanno indirizzate alla Provincia                    
competente per territorio, corredate da:                                        
a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;                   
b) relazione illustrativa dell'iniziativa;                                      
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di           
cui all'art. 2, lettere c) e d);                                                
d) dichiarazione della competente autorita', che comprovi l'attivita'           
svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;                 
e) relazione descrittiva analitica e prevenivo di spese per lo studio           
e ricerche;                                                                     
f) ogni altra documentazione che la Giunta regionale ritenga                    
necessaria.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dei commi 1, 2, 3, 6 e 10 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del           
1979, citata alla nota all'art. 79, erano i seguenti:                           
"Art. 8                                                                         
1. Su proposta del Comitato tecnico, la Giunta regionale, sentito il            
Comitato di presidenza della Consulta regionale della pesca, con il             
concorso della Commissione consiliare competente, provvede                      
annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il             
termine del 30 agosto di ogni anno a partire dal 30 agosto 1979, e              
alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di priorita' e           
di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla Giunta                     
regionale.                                                                      
2. Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potra'            
contenere anche un elenco delle iniziative di investimento ritenute             
idonee ma non ammesse a contributo per l'insufficienza dei fondi                
stanziati a carico del bilancio annuale, da finanziare in via                   
prioritaria in caso di revoca del contributo alle iniziative gia'               
ammesse.                                                                        
3. Per le iniziative di spesa ammesse a contributo e non realizzate             
entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato, la Giunta                   
regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause             
di forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere a), c)            
e d) del precedente art. 2, il termine di sei mesi e' riferito                  
all'appalto dei lavori.                                                         
omissis                                                                         
6. Nel caso di finanziamento d'impianti, l'imputazione della spesa              
dovra' essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei           
tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obbligi assunti           
dalla Regione.                                                                  
omissis                                                                         
10. La deliberazione della Giunta viene pubblicata per estratto nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per le iniziative a           
norma delle lettere a) e b) del precedente art. 2 e comunicata                  
all'ufficio iscrizione dei natanti per l'annotazione nei relativi               
registri.".                                                                     
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 9 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979, citata            
alla nota all'art. 79, era il seguente:                                         
"Art. 8                                                                         
omissis                                                                         
La Giunta regionale provvede alla liquidazione e all'erogazione dei             
contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative                 
attraverso i propri servizi.                                                    
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979, citato            
alla nota all'art. 79, cosi' come modificato, e' il seguente:                   
"Art. 9                                                                         
omissis                                                                         
In tale periodo non e' ammessa la vendita del bene o il cambiamento             
della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Provincia            
pena la revoca del contributo.                                                  
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina