LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 82
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979
1. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3,
recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle
attivita' ittiche", le parole "vanno indirizzate al Presidente della
Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "vanno indirizzate
alla Provincia competente per territorio".
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo
dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.
3. Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 e' sostituito
dal seguente:
"Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla
lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei
contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative
attraverso i propri servizi".
4. Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole
"della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "della
Provincia".
NOTE ALL'ART. 82
Rubrica
1) La L.R. n. 3 del 1979 e' citata alla nota all'art. 79.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 1979, citata
alla nota all'art. 79, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 7
1. Le domande di contributo vanno indirizzate alla Provincia
competente per territorio, corredate da:
a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di
cui all'art. 2, lettere c) e d);
d) dichiarazione della competente autorita', che comprovi l'attivita'
svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;
e) relazione descrittiva analitica e prevenivo di spese per lo studio
e ricerche;
f) ogni altra documentazione che la Giunta regionale ritenga
necessaria.
omissis".
Comma 2
3) Il testo dei commi 1, 2, 3, 6 e 10 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del
1979, citata alla nota all'art. 79, erano i seguenti:
"Art. 8
1. Su proposta del Comitato tecnico, la Giunta regionale, sentito il
Comitato di presidenza della Consulta regionale della pesca, con il
concorso della Commissione consiliare competente, provvede
annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il
termine del 30 agosto di ogni anno a partire dal 30 agosto 1979, e
alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di priorita' e
di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla Giunta
regionale.
2. Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potra'
contenere anche un elenco delle iniziative di investimento ritenute
idonee ma non ammesse a contributo per l'insufficienza dei fondi
stanziati a carico del bilancio annuale, da finanziare in via
prioritaria in caso di revoca del contributo alle iniziative gia'
ammesse.
3. Per le iniziative di spesa ammesse a contributo e non realizzate
entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato, la Giunta
regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause
di forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere a), c)
e d) del precedente art. 2, il termine di sei mesi e' riferito
all'appalto dei lavori.
omissis
6. Nel caso di finanziamento d'impianti, l'imputazione della spesa
dovra' essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei
tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obbligi assunti
dalla Regione.
omissis
10. La deliberazione della Giunta viene pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per le iniziative a
norma delle lettere a) e b) del precedente art. 2 e comunicata
all'ufficio iscrizione dei natanti per l'annotazione nei relativi
registri.".
Comma 3
4) Il testo del comma 9 dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979, citata
alla nota all'art. 79, era il seguente:
"Art. 8
omissis
La Giunta regionale provvede alla liquidazione e all'erogazione dei
contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative
attraverso i propri servizi.
omissis".
Comma 4
5) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979, citato
alla nota all'art. 79, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 9
omissis
In tale periodo non e' ammessa la vendita del bene o il cambiamento
della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Provincia
pena la revoca del contributo.
omissis".