REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO X                                                                      
    Pesca marittima e maricoltura                                               
          Art. 79                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli              
interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita'               
connesse.                                                                       
2. Sono altresi' riservate alla Regione le funzioni amministrative              
relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14                
febbraio 1979, n. 3.                                                            
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di                        
programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli             
interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita'               
connesse, che definisce modalita', criteri e priorita' di attuazione            
degli interventi delegati.                                                      
NOTA ALL'ART. 79                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo della lett. f) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 14                   
febbraio 1979, n. 3 concernente Interventi per lo sviluppo e la                 
valorizzazione delle attivita' ittiche, e' il seguente:                         
"Art. 2                                                                         
I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:                    
omissis                                                                         
f) iniziative di studio, di progettazione di ricerca applicata e di             
sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti            
ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che                 
consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del               
cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale           
del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque            
salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il                     
necessario sostegno tecnologico e sperimentale.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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