LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 79
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli
interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita'
connesse.
2. Sono altresi' riservate alla Regione le funzioni amministrative
relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14
febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di
programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli
interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita'
connesse, che definisce modalita', criteri e priorita' di attuazione
degli interventi delegati.
NOTA ALL'ART. 79
Comma 2
Il testo della lett. f) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 14
febbraio 1979, n. 3 concernente Interventi per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attivita' ittiche, e' il seguente:
"Art. 2
I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
omissis
f) iniziative di studio, di progettazione di ricerca applicata e di
sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti
ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che
consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del
cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale
del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque
salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il
necessario sostegno tecnologico e sperimentale.".